Permessi per grave infermità: per chi è possibile fruirli e per quanti giorni. Guida

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In caso di grave infermità del coniuge, del convivente o di parenti entro il secondo grado è possibile fruire dei permessi previsti dalla legge n. 53/2000.

Cosa prevede il CCNL

I permessi del personale docente sono ancora disciplinati dal CCNL 2007, in quanto confermato dal Contratto 2016-18 per quanto in esso non previsto.

L’articolo 15, comma 7, del CCNL 2007 così prevede:

“Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.

Quindi oltre ai permessi previsti dal Contratto, il personale della scuola ha diritto ad altri permessi previsti dalla legge, come ad esempio quella sopra riportata.

Permessi leggi 53/200

La legge 53/200 e il decreto attuativo D.M. n. 278/2000 prevedono che il lavoratore ha diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

I 3 giorni di permesso retribuito, dunque, si possono fruire per:

  • coniuge;
  • parenti entro il secondo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): genitori, figli naturali, adottati o affiliati (I grado); nonni, fratelli e sorelle, nipoti di nonni naturali (figli dei figli) (II grado);
  • soggetto componente la famiglia anagrafica: la condizione dovrà risultare da certificazione anagrafica.

Evidenziamo che:

  • per il personale della scuola non si applica la disposizione della suddetta legge relativa al caso di decesso, in quanto il CCNL prevede una specifica disposizione;
  • i giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici;
  • i giorni di permesso possono essere fruiti da docenti, ATA e personale educativo a tempo sia determinato che indeterminato.

Qui la guida completa del prof. Paolo Pizzo

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