Permessi per Formazione. Cosa prevede la norma per l’attività di formatore
La possibilità di usufruire dei giorni di formazione spetta anche al docente in qualità di formatore? Cosa prevede la norma?
Karin scrive
Buongiorno, sono una docente di terza fascia in una scuola secondaria di secondo grado. Avrei bisogno di un parere urgente per quanto riguarda la possibilità di usufruire dei giorni di formazione come formatore. cosi come ho letto nell’ l’art.64 FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE È scritto. 7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità. In base a quanto riportato sopra, volevo sapere se posso svolgere delle ore come formatore in un corso di secondo livello, e posso quindi chiedere alla scuola dei giorni .
La formazione è un diritto
L’art. 64 (CCNL 2007, confermato dal nuovo Contratto per tutto quanto in non previsto) dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
Quanti giorni di permesso come formazione e come formatore
L’art. 64 si divide in due commi:
- il comma 3 che riguarda i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione centrale o periferica o dalle istituzioni scolastiche, per la cui partecipazione il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti, con rimborso delle spese di viaggio se essi si svolgono fuori sede.
- il comma 5 che prevede invece i 5 gg. di permesso per i quali non è prescritto che possano essere fruiti solo se i corsi siano organizzati dall’amministrazione.
Inoltre lo stesso diritto dei 5 giorni a titolo di formazione spetta agli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche per partecipare ad attività musicali ed artistiche ed è esteso anche per la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento in qualità di formatore, esperto o animatore.
Conclusioni
Per il quesito sottoposto si conferma la possibilità di fruire dei 5 gg. anche come formatore. Ovviamente i 5 giorni si intendono complessivi tra formazione e formatore.
Si ricorda inoltre che la norma non pone vincoli sulla tipologia di corsi a cui riferirsi così come non ci sono vincoli quando ci riferisce alla attività di formatore, previa ovviamente dimostrazione alla scuola dell’attività svolta in tale veste.
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