Permessi per allattamento. Quante ore spettano per il personale impegnato in più scuole
I permessi per allattamento come sono distribuiti durante la giornata? E se il personale è in servizio in due scuole come si fa la riduzione?
Una scuola chiede
una collaboratrice scolastica con contratto di 28 ore presso il nostro istituto e 6 presso in altro ci chiede la riduzione delle ore di servizio per allattamento. Di quante ore ha diritto? Si precisa che non sempre la signora presta un orario giornaliero di 6 ore. Vi ringraziamo per l’attenzione, cordiali saluti. Ufficio Personale.
Diritto all’allattamento
La regolamentazione dei riposi giornalieri (già permessi per allattamento) e relativa indennità è contenuta nel Capo VI del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, più precisamente negli artt. 39 e 40. Ulteriori indicazioni operative sono contenute in diverse circolari INPS (n. 109/2000, n .91/2003, n. 112/2009, n. 118/2009) a cui si può fare riferimento.
I riposi giornalieri possono essere fruiti fino al compimento del 1° anno di età del figlio (compreso il giorno del 1° compleanno) o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Riduzione oraria
Il permesso è subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero contrattualmente stabilito e non settimanale e le ore di riposo devono essere così ripartite:
- Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
- Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.
Conclusioni
Per il quesito posto dalla scuola si precisa che in base alla normativa richiamata la collaboratrice scolastica ha diritto ad una riduzione oraria in riferimento all’orario giornaliero che svolge.
Pertanto ciò che rileva non sono tanto le ore complessive settimanali che svolge nell’una o nell’altra scuola, ma come queste ore sono distribuite all’interno di ogni giornata lavorativa.
Pertanto, per esempio, se nel secondo istituto svolge le 6 ore tutte in una giornata avrà diritto a 2 ore di riduzione per quella giornata; se, invece, in un giorno svolge meno di 6 ore, allora avrà diritto ad una sola ora di riduzione.
Ogni scuola dovrà quindi rapportare la riduzione oraria (di un’ora o due ore) esclusivamente all’orario giornaliero di ogni singola giornata lavorativa.
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