Permessi motivi familiari e personali: quanti giorni, autocertificazione, no discrezionalità DS

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I permessi per motivi personali e familiari del personale docente di ruolo sono disciplinati dall’articolo 15 del CCNL 2007, confermato dal nuovo Contratto 2016-18.

Quanti giorni

L’articolo 15, comma 2, del CCNL 2007 prevede che il personale a tempo indeterminato ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Ai 3 giorni suddetti se ne aggiungono altri 6, come prevede il succitato  comma:  Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

I 6 giorni di ferie, dunque, si possono richiedere come permessi per motivi familiari e personali, aggiungendosi ai 3 già previsti.

Documentazione

I motivi, che stanno alla base della richiesta dei succitati giorni di permesso, vanno documentati anche tramite autocertificazione, anche alla luce della “natura” dei motivi medesimi.

I motivi, per cui si possono richiedere i giorni di permesso, infatti, come precisato dalla  Corte dei Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415, sono costituiti da  tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono comunque al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.

Si deve, pertanto, fare riferimento a situazioni o interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.

No discrezionalità dirigente scolastico

A sgomberare il campo da qualsiasi dubbio (qualora ve ne fosse qualcuno) è stata l’ARAN con un orientamento del 17/10/2011, secondo cui “ l’art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari è subordinata ad una richiesta (…a domanda…) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”.

La previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari” e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da “autocertificazione”, a parere dell’Agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria funzione è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa”.

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