Permessi legge 104/92 in caso di separazione dal coniuge: si perde o si mantiene il diritto di assistenza?
Una docente quale referente unica dell’ex marito a seguito di separazione legale, può fruire dei permessi 104/92 per assisterlo?
Adriana scrive
Sono una insegnante, separata legalmente (non divorziata). Il mio ex marito ha avuto diagnosticato un tumore. Ha avuto sia il riconoscimento dell’invalidità totale e permanente inabilità lavorativa al 100% sia la diagnosi funzionale con handicap superiore ai 2/3. Dopodiché, non avendo nessun familiare che lo possa accompagnare alle varie visite e terapie, ha chiesto alla sottoscritta di poter fare richiesta dei giorni di permesso x 104. Quindi, vorrei sapere , nonostante sia separata, è legale fare tale richiesta alla segreteria della scuola? E’ possibile usufruire? In attesa di un riscontro, invio saluti.
A chi spettano i permessi
- ai genitori;
- al coniuge;
- al convivente more uxorio;
- al partner unito civilmente;
- ai parenti e affini entro il 2° grado;
- ai parenti e affini entro il 3° grado, solo se sussistono particolari situazioni.
Separazione e divorzio
Nel caso di separazione giudiziale, il coniuge ha ancora diritto a fruire di tutti i permessi previsti, non essendo sciolto il vincolo coniugale
ed essendo a tutti gli effetti giuridici ancora unito da matrimonio.
Secondo prassi analogo criterio non può essere seguito nel caso del dipendente divorziato che, in quanto tale, è libero da ogni vincolo coniugale. Manca, quindi, in quest’ultimo caso il presupposto previsto dalla disciplina normativa per la fruizione del permesso in questione.
Conclusioni
Non vi è alcun dubbio sul parere positivo da dare alla collega.
Secondo anche la giurisprudenza la separazione personale dei coniugi non è idonea ad intaccare la validità del matrimonio, in quanto la separazione incide esclusivamente su alcuni effetti dello stesso.
Secondo la Corte Costituzionale la separazione costituisce una fase del rapporto coniugale che può protrarsi nel tempo senza mai approdare allo scioglimento del matrimonio ed è reversibile.
Per quanto detto non cadendo quindi il vincolo coniugale, Adriana può al momento esercitare tutti i diritti previsti dalle norme contrattuali o di legge riferiti al “coniuge”, compresi quindi i permessi ex legge 104/92.
Si ricorda però che il diritto ai permessi spetta solo se l’assistito abbia riconosciuto l’handicap grave ovvero l’art. 3 comma 3 della legge 104/92 indipendentemente dal grado di invalidità.
Suggerisco quindi alla collega di vedere bene la certificazione in possesso dell’ex marito.
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