Permessi e ferie docenti di ruolo. 3 giorni + 6 giorni sono un diritto

Di Lalla
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red – "Corre voce" che alcuni dirigenti non concedano ai docenti il godimento dei sei giorni di ferie di cui all’art. 15, comma 2 del CCNL in funzione delle nuove norme sulle ferie introdotte dalla Legge di Stabilità 2012.

red – "Corre voce" che alcuni dirigenti non concedano ai docenti il godimento dei sei giorni di ferie di cui all’art. 15, comma 2 del CCNL in funzione delle nuove norme sulle ferie introdotte dalla Legge di Stabilità 2012.

L’intervento del sindacato Snals

"3 giorni + 6 giorni
(art. 15 comma 2 del CCNL 2007)
"CCNL 2007, art. 15, comma 2: Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’ art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma ." …

Ci risulta che alcuni dirigenti non concedano ai docenti il godimento dei sei giorni di ferie di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL, su citato, in funzione di quanto sarebbe stabilito dagli art. 54 e 56 della legge di stabilità 228/2012:

“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

“55. All’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, è aggiunto, infine, il seguente periodo: il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

“56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1^ settembre 2013”.

Si fa presente che

 

  • le disposizioni su esposte riguardano l’istituto delle ferie in generale;
  • i sei giorni di ferie di cui all’art.15, comma 2, del CCNL 2007 in quanto fruiti per gli stessi motivi personali e familiari di cui ai tre giorni di permesso retribuiti previsti dalla medesima norma contrattuale, non sono assoggettati alle  limitazioni di cui agli artt. 54 e 56 della Legge 228/2012;

Si ribadisce, inoltre, che sia per i 3 giorni che per i 6 giorni richiesti dal docente, autocertificando i motivi personali e familiari causa dell’assenza, il Dirigente scolastico non può valutare nel merito le ragioni dell’assenza (vedi parere ARAN), nè pretendere che il docente trovi i colleghi che lo sostituiscano. "

OrizzonteScuola si è occupato spesso della problematica.

Personale a tempo indeterminato. Quei 3 giorni di permesso retribuito attribuito e non concesso

Permessi retribuiti docenti, è sufficiente l’autocertificazione. Cosa (non) deve fare il Dirigente Scolastico

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