Permessi diritto studio 150 ore: quando possono essere fruiti

WhatsApp
Telegram

Il CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016-18 per quanto in esso non espressamente previsto, in tema di diritto allo studio richiama l’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, che continua dunque a trovare applicazione nel comparto scuola nella sua originaria formulazione.

Rispondiamo al quesito di un nostro lettore riguardante la possibilità di fruire dei permessi per diritto allo studio per corsi che si svolgono al di fuori dell’orario di servizio, ricordando il numero massimo di ore fruibili.

Permessi diritto studio: 150 ore

La succitata normativa prevede che il personale possa usufruire di 150 ore, al massimo, di permessi per diritto allo studio.

Può usufruire dei permessi una platea pari al 3% del personale in servizio all’inizio di ogni anno scolastico in ogni provincia.

Per approfondire leggi la nostra Guida.

Permessi diritto studio 150 ore: quando fruirle

Per rispondere al quesito posto dal nostro lettore, facciamo riferimento ad un orientamento applicativo dell’Aran.

Così, al riguardo scrive l’Aran:

In proposito, occorre precisare che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente dovrebbe rendere la sua ordinaria prestazione lavorativa. Pertanto, nell’ipotesi di un corso di studi in orario serale, il dipendente potrà usufruire dei permessi di studio solo qualora la sua prestazione lavorativa viene svolta secondo un’articolazione oraria che coincida con lo svolgimento del corso.

In caso contrario oppure nei casi in cui le lezioni sono effettuate al di fuori dell’orario di lavoro, il dipendente non ha alcun titolo a fruire dei permessi in esame, la cui finalità è quella di consentire la frequenza di corsi solo qualora lo svolgimento degli stessi coincida con l’orario di lavoro del dipendente interessato.

I permessi, dunque, possono essere fruiti soltanto nei casi in cui i corsi si svolgano nei giorni e nelle ore in cui il dipendente dovrebbe essere in servizio. Se, invece, il corso si svolge in giorni e orari non coincidenti con quelli di servizio, non è possibile fruire dei predetti permessi.

Permessi diritto studio 15o ore: tempi percorrenza per raggiungere sede lezioni

L’Aran si è espressa anche in merito al fatto se nel computo del monte ore dei permessi studio vada incluso o meno il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo in cui si svolgono le lezioni.

L’Agenzia ha affermato che nel predetto monte ore deve essere computato anche il tempo di percorrenza per recarsi presso la sede in cui si svolge il corso. Questo perché, ai fini della della quantificazione delle ore di permesso, ciò che conta è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi.

Esempio: un dipendente deve frequentare due ore di lezione presso un’Università per raggiungere la quale è necessaria un’ora di viaggio; il permesso da fruire sarà pari a tre ore.

Infatti, conclude l’Aran,  le ore di permesso fruite devono corrispondere all’intera durata dell’assenza e le stesse dovranno essere decurtate dal monte-ore annuo a disposizione del dipendente.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri