Permessi ATA motivi personali e visite: come detrarli dal monte ore. Guida

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Come interpretare la fruizione delle 18h di permesso retribuito per motivi personali (art.31 CCNL 2018) da parte del personale ATA.

Es. scuola chiusa il sabato: i il personale lavora su 5gg.  (7h e 12’ per 55gg. : 36h).

Se il permesso è preso per l’intera giornata si deve scalare 7h e 12’ dal monte ore delle 18 o solo 6 ore

Lo stesso ragionamento deve essere fatto per assenze per l’espletamento di visite (art 33)?

Il ragionamento è diverso per i due istituti contrattuali.

Differenza tra permessi motivi personali e visite specialistiche

Iniziamo chiarendo che i permessi previsti dall’art. 31 del CCNL/2018 sono di fatto i permessi previsti dall’ex art. 15 comma 2 del CCNL/2007 ovvero i 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Di fatto con il nuovo contratto i suddetti permessi sono stati trasformati in ore salvaguardando in ogni caso la misura dei 3 giorni. Infatti la Lettera E del comma 2 dell’art. 31 del CCNL/2018 ribadisce che “possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore”.

Personalmente ho già affrontato la questione chiarendo che rimane la possibilità di fruirli, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore (quindi anche in caso di settimana lavorativa articolata su 5 giorni, con orario giornaliero di 7,12 ore).

I permessi previsti dall’art. 33 CCNL/2018 per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, invece sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, ma se fruiti per l’intera giornata l’incidenza sul monte ore è quella effettiva delle ore di servizio. Lo afferma il comma 5 dello stesso art. “I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa.

In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza”.

Pertanto se si richiede il permesso per l’intera giornata lavorativa l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. A mo’ d’esempio: se nella giornata lavorativa richiesta nel permesso, il dipendente avrebbe dovuto svolgere un orario di servizio di 8 ore, saranno detratti dal monte ore a disposizione, ben 8 ore e non 6.

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