Permessi 104, come fruirne dopo scadenza verbale

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L'INPS ha pubblicato la circolare n. 127/2016, con la quale fornisce istruzioni in merito alle novità introdotte dall'articolo 25, commi 4 e 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014, articolo che ha previsto la proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e dei congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave.

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 127/2016, con la quale fornisce istruzioni in merito alle novità introdotte dall'articolo 25, commi 4 e 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014, articolo che ha previsto la proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e dei congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave.

Com'è noto, i soggetti con grave disabilità o che assistono familiari disabili gravi possono usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 104/92: 

  • permessi ex art. 33, commi  3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
  • prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
  • riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

Tali benefici, prima dell'intervento normativo suddetto, in caso di disabilità non permamente, ossia rivedibile, venivano sospesi alla data indicata nel verbale attestante la disabilità, in attesa dell'esito della revisione.

Il comma 6 bis del suddetto articolo prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei richiamati benefici in attesa della definizione dell’iter sanitario di revisione. In sostanza, si continuerà ad usufruire dei benefici, sino all'esito della nuova visita.

Il comma 4, lett. a), sempre del suddetto articolo, dimezza invece  i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge  27 ottobre 1993, n. 423  (tali termini infatti sono portati da 90 a 45 giorni). Novità questa recepita dall'OM n. 241/16 sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA.

Le citate novità si applicano ai verbali rivedibili rilasciati a partire dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge. 

Nella Circolare si precisa, inoltre, i  casi in cui, per continuare a fruire dei benefici in attesa della visita di revisione, debba  essere presentata una nuova domanda e i casi in cui non lo si deve fare.

Per fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione, non si deve presentare una nuova domanda.

E', invece, necessario, presentare una nuova domanda per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione, dei seguenti benefici:

  • prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
  • riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

In tali casi, infatti,  si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.  

Effettuata la visita di revisione, se la disabilità è confermata, i lavoratori avranno o meno l'obbligo di presentare domanda in base al fatto di fruire dei benefici per se stessi o per i familiari:

i lavoratori, che usufruiscono dei benefici per se stessi (art.33 comma 6 della legge 104/92), non devono presentare domanda alcuna per continuare ad usufruire di detti benefici;

i lavoratori, che assistono un familiare disabile grave (art.33 commi 3 della legge 104/92), devono presentare una nuova domanda per continuare ad usufruire dei suddetti benefici.

Se la visita di revisione non conferma lo stato di disabilità, il lavorato non usufruirà più dei sopra riportati benefici (sia esso disabile o assistente di disabile) con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

La Circolare

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