Permessi 104/92 personale ATA, fruibili anche in ore. Le novità

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Il CCNL 2016/18 ha novellato le disposizioni relative alla fruizione dei 3 giorni di permesso per l’assistenza di un familiare disabile in situazione di gravità, da parte del personale ATA.

Permessi  104/92 ATA: fruibile anche  ore

L’articolo 32 del CCNL 2016/18, sostituendo l’articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita:

I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

La novità consiste nel fatto che i permessi possono essere fruiti anche a ore, per un massimo di 18 ore mensili.  Si tratta di una possibilità, la cui scelta spetta al personale in questione.

Fruizione dei permessi

I 3 giorni di permesso, dunque, per il solo personale ATA, possono essere fruiti in giorni o in ore.

Il lavoratore inoltre:

  • predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
  • in caso di necessità ed urgenza, può inviare la comunicazione nelle 24 ore
    precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

I giorni fruiti:

  • sono retribuiti (non è prevista la decurtazione ai sensi dell’articolo 71 della legge n. 133/08);
  • sono coperti da contribuzione previdenziale;
  • sono utili a tutti gli effetti;
  • non riducono le ferie;
  • non riducono la tredicesima;
  • non sono soggetti a recupero.

Si evidenzia che, in caso di fruizione parziale dei giorni di permesso (ad esempio, 2 giorni nel mese di riferimento invece che 3), non è previsto alcun diritto al godimento del residuo nel mese successivo.

Riguarda al familiare da assistere, al personale beneficiario, alla condizione referente di unico e all’impossibilità di altri familiari di prestare assistenza al disabile, si rimanda all’articolo dedicato ai docenti, non essendoci differenze in merito.

Scarica la Guida completa del prof. Paolo Pizzo

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