Permessi 104/92, documentazione per familiare residente a 150 Km di distanza

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Assisto un familiare disabile grave (ai sensi della legge 104/92 e successive modificazioni), che ha la residenza a 150 Km dalla mia, che documentazione devo produrre per fruire dei tre giorni di permesso mensile?

Rispondiamo al succitato quesito, ricordando quanto previsto dalla normativa di riferimento, ossia dalla legge n. 104/92 come modificata dal decreto legislativo n. 119/2011, e dalle circolari della Funzione pubblica (n. 1/2012) e dell’Inps (n. 32/2012 e n. 100/2012).

Residenza e non domicilio

Premettiamo che la disposizione normativa fa riferimento al luogo di residenza dei soggetti coinvolti (assistito e assistente): 150 km di distanza stradale tra la residenza del familiare disabile grave e quella del lavoratore che assiste il medesimo disabile.

L’amministrazione, tuttavia, potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia, l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000.

Documentazione comprovante l’assistenza

Il lavoratore, per provare di essersi recato effettivamente presso la residenza del disabile in situazione di gravità, dovrà presentare apposito titolo di viaggio. Ecco qualche esempio:

  • ricevuta del pedaggio autostradale o copia dell’estratto conto riassuntivo Telepass, in caso si utilizzo un mezzo provato;
  • biglietto di aereo, treno o autobus;
  • biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in loco;
  • dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata. Tale dichiarazione va presentata nel caso in cui  il lavoratore  non possa produrre idoneo titolo di viaggio.

Mancata presentazione titolo di viaggio o dichiarazione  medico o struttura sanitaria

Nel caso in cui il lavoratore non produca la succitata documentazione, comprovante il fatto che lo stesso si sia recato presso la residenza del disabile, l’assenza non può essere giustificata come permesso legge 104/92 e successive modificazioni.

Scarica la Guida completa del prof. Paolo Pizzo

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