Periodo di prova personale ATA. Perchè è necessaria la decorrenza dal 1° settembre 2013

Di Lalla
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red – Alcuni assistenti amministrativi che partecipano al forum ATA ci spiegano la necessità di prevedere, anche per il personale ATA, come già per il personale docente, la decorrenza del periodo di prova dal 1° settembre 2013.

red – Alcuni assistenti amministrativi che partecipano al forum ATA ci spiegano la necessità di prevedere, anche per il personale ATA, come già per il personale docente, la decorrenza del periodo di prova dal 1° settembre 2013.

Con la Nota n. 2420 del 14/3/2014, il MIUR comunicava che “per il personale neo nominato, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, il periodo di prova decorre dalla data di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, trattandosi di nomina con decorrenza giuridica dal 1°settembre 2013.”

Si fa notare che tale disposizione è in netto contrasto con la Circolare MIUR n. 3699 del 29/2/2008. Infatti: Il personale in servizio”….. come supplente annuale , sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale.”

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Inoltre, la Circolare del 2008 è stata ripresa dalla Circolare MIUR n. 1441 del 20/2/2014 che, per i docenti assunti in ruolo sul sostegno con decorrenza giuridica dal 1/9/2013, al punto 2) richiama la Circolare del 2008 affermando che il periodo di servizio dell’a. s. 2013/14 è utile ai fini del superamento del periodo di prova se effettuato sulla stessa tipologia di posto e/o classe di concorso….

A conferma di quanto esposto, la Nota dell’ USR Campania n. 3767/U del 23/5/2014, citando le Circolari Miur n. 3699 del 29/02/2008 e n. 1441 del 20/02/2014 ribadisce che “….. tali disposizioni esplicano i loro effetti per tutto il personale, docente ed ATA………..”

A molti potrebbe sembrare che la questione della decorrenza  del periodo di prova sia di poco conto ma non è affatto così. Oltre che influire sulle ferie e sulla malattia, che sospendono il periodo di prova, se un neoimmesso in ruolo ATA dopo la firma del contratto a T.I riceve dal Dirigente scolastico una lettera di contestazione  per un errore in una procedura di lavoro, rischia di non superare il periodo di prova, con un’ ulteriore proroga dello stesso. Ciò vi sembra accettabile?

In merito a quanto sopra specificato, chiediamo al MIUR che il periodo di prova, così come chiarito dall’USR Campania, venga riconosciuto dal 1/9/2013 e, se ciò continuasse a non avvenire, che il MIUR almeno ci spieghi la motivazione di un tale trattamento differenziato rispetto ai docenti!

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