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Periodo di assenza per grave malattia del figlio: a quale aspettativa posso ricorrere?

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Una collega ha bisogno di assentarsi per qualche mese per accudire la figlia. Quali permessi, congedi o aspettative possono essere utili?

Giovanna scrive

Salve sono un insegnante di scuola primaria di ruolo, ho esigenze gravi per malattia di mia figlia di 9 anni, in corso di accertamento; per cui senza 104. Avrei bisogno di qualche mese per accertamenti e stabilizzazione della bambina. Ho consumato tutti i giorni di congedo parentale. Come posso fare??? Vi prego Aiutatemi. Grazie

Permessi + ferie

Il personale assunto a tempo indeterminato ha 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari, esauriti i quali può utilizzare 6 giorni di ferie (anche nei periodi di svolgimento delle attività didattiche), senza vincoli di spesa per l’Amministrazione (che può quindi – se necessario – nominare il supplente); le motivazioni vanno documentate, anche con autocertificazione;

Aspettativa per motivi di famiglia

E’ regolata dagli art. 69-70 del Testo Unico (DPR 3/1957) e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano, per cui:

  • la richiesta va inoltrata al dirigente scolastico, che deve rispondere entro 30 giorni ed ha facoltà – esclusivamente per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento:
  • di respingere la domanda;
  • di ritardarne l’accoglimento;
  • di ridurre la durata del periodo richiesto.

Inoltre:

  • per il personale assunto a tempo indeterminato la richiesta dell’aspettativa non è subordinata al superamento dell’anno di prova;
  • l’aspettativa viene concessa per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata;
  • i periodi di aspettativa intervallati da periodi di servizio attivo non superiori a sei mesi si sommano ai fini del raggiungimento del limite di un anno come se fossero continuativi, pertanto per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo per più di 6 mesi;
  • in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio;
  • per motivi di particolare gravità, una volta superato il limite, può essere concesso – a richiesta – un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi;
  • il periodo trascorso in aspettativa interrompe la retribuzione, non è utile ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza.

Conclusione

Il caso di Giovanna, se si tratta di un periodo di assenza medio – lungo (come purtroppo sembra), è risolvibile solo con il ricorso ad una aspettativa non retribuita per motivi personali.

La collega, quindi, fermo restando i 9 gg. retribuiti a cui comunque si consiglia di ricorrere (3 +6) dovrà inoltrare al DS una richiesta di aspettativa ai sensi dell’art. 18 comma 1 del CCNL/2007 esplicitandone i motivi (anche con eventuale documentazione allegata) e indicando la decorrenza dell’assenza.

Si suggerisce un incontro informale con il DS prima di effettuare la richiesta in modo da metterlo al corrente della gravità e urgenza della situazione la quale appunto richiede il ricorso all’aspettativa nell’immediatezza.

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