Il periodo del servizio militare obbligatorio deve essere riconosciuto nelle graduatorie ad esaurimento. Anche il Tribunale di Roma dà ragione all’Anief

Di Lalla
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Ufficio Stampa Anief – Anche il Tribunale della Capitale dà piena ragione alle tesi sostenute dall’ANIEF: il punteggio relativo al periodo del servizio militare obbligatorio deve essere sempre riconosciuto nelle graduatorie a esaurimento, anche se prestato in assenza di rapporto di lavoro con il MIUR. L’Avv. Salvatore Russo, patrocinando con perizia i ricorsi ANIEF nella Capitale, ottiene piena ragione per due nostri iscritti e la conferma che i decreti di aggiornamento delle graduatorie emanati dal MIUR sono illegittimi e non rispettano la normativa primaria di riferimento.

Ufficio Stampa Anief – Anche il Tribunale della Capitale dà piena ragione alle tesi sostenute dall’ANIEF: il punteggio relativo al periodo del servizio militare obbligatorio deve essere sempre riconosciuto nelle graduatorie a esaurimento, anche se prestato in assenza di rapporto di lavoro con il MIUR. L’Avv. Salvatore Russo, patrocinando con perizia i ricorsi ANIEF nella Capitale, ottiene piena ragione per due nostri iscritti e la conferma che i decreti di aggiornamento delle graduatorie emanati dal MIUR sono illegittimi e non rispettano la normativa primaria di riferimento.

Il Giudice del Lavoro di Roma, con due sentenze di identico tenore ottenute per l’ANIEF dall’Avv. Salvatore Russo, ricorda al MIUR che la norma generale “non può derogare alla legge speciale, rappresentata dal T.U. sulla scuola (d.lgs. n. 297/1994), il cui art. 485, comma 7, statuisce espressamente che il servizio militare di leva “è valido a tutti gli effetti””.

Proprio in base a tali presupposti, e in pieno accoglimento dei ricorsi ANIEF, viene dichiarata “l’illegittimità dell’art. 3, comma 5, del d.m. n. 42/2009 e dell’art. 2, comma 5, del d.m. n. 44/2011, che, discostandosi dal chiaro disposto della fonte primaria (per l’appunto, il citato T.U.), ha limitato la valenza del servizio militare di leva con l’aggiunta del requisito dello svolgimento in costanza di servizio” ritenendo che tale riconoscimento “debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi abbia assolto ad un obbligo si trovi poi svantaggiato nelle procedure selettive”.

La sentenza ottenuta dall’ANIEF – in cui il Giudice ha ricordato che in materia esiste un ampio orientamento formatosi nella giurisprudenza amministrativa in cui si prevede che “il servizio militare effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l’accesso all’insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in quanto la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio (T.A.R. Lazio 19.2.2010 n. 2515; T.A.R. Campania 2.7.2010 n. 16560)” – ha, pertanto, sposato in pieno le tesi del nostro sindacato, ordinando al MIUR di attribuire ai nostri iscritti il punteggio richiesto, ma mai attribuito, relativo al servizio militare svolto non in costanza di nomina.

L’intervento dell’ANIEF, come sempre efficace nella tutela dei diritti dei propri iscritti, ha “sanato” un ulteriore illecito che da anni il MIUR si ostina a perpetrare nei confronti dei docenti precari e ha ripristinato per due nostri iscritti il giusto diritto al pieno riconoscimento, anche ai fini del punteggio in graduatoria a esaurimento, del periodo prestato al servizio dello Stato in assolvimento degli obblighi di leva.

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