Perdenti posto e domanda mobilità condizionata: attenzione alle differenze tra docenti e personale ATA. Indicazioni domanda

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È noto come il personale individuato perdente posto debba presentare domanda di trasferimento cartacea per partecipare ai trasferimenti insieme a tutto il personale non perdente posto che ha già presentato domanda di trasferimento.

Bisogna stare attenti se il perdente posto sia un docente o faccia parte del personale ATA, perché vi è una sostanziale differenza nell’eventualità si esprimano delle sedi nel modello cartaceo.

Personale docente

Con l’istituzione degli ambiti e l’eliminazione del codice “distretto” e del codice “comune”, il personale docente partecipa, nella provincia di titolarità, ad unica fase che è quella provinciale. Non esistono più le classiche due fasi provinciali che erano distinte in “comunale” e “intercomunale”.

Tale novità ha introdotto, fra gli altri, due particolari elementi:

  1. Tutte le precedenze (disabilità personale, assistenza al familiare disabile ecc. o comunque art 13) valgono all’interno della provincia di titolarità indipendentemente dall’ubicazione della scuola di titolarità e da quali scuole o ambiti sono richiesti nella domanda di trasferimento. Pertanto, anche all’interno dello stesso comune di titolarità (trasferimento in una scuola dello stesso comune rispetto a quella in cui si è titolare), il docente si muove con precedenza rispetto a tutti i movimenti a domanda (non importa se stesso comune o diverso comune).
  2. Nella domanda di perdente posto, nel momento in cui questa si condiziona, non c’è nessun vincolo in riferimento all’ordine di preferenza delle sedi. Il docente può quindi esprimere scuole o ambiti dello stesso comune di titolarità o anche di altri comuni senza dover rispettare alcun criterio (ovviamente non va inserita la scuola di attuale titolarità e in cui si perde posto).

ATTENZIONE: si ricorda che il trasferimento d’ufficio del docente perdente posto (se non esprime preferenze o non è soddisfatto in quelle espresse) considera la prima scuola dell’ambito di titolarità, a nulla rilevando quanto questa sia distante da quella di titolarità. Pertanto, nel caso il docente sia trasferito d’ufficio si segue la costituzione dell’ambito di titolarità e quindi il trasferimento “parte” dalla prima scuola di quell’ambito, poi si analizza la seconda e così via. È quindi importante sapere quali scuole, in ordine, costituiscono l’ambito di titolarità e così decidere quante e quali e se indicare sedi nella domanda.

Personale ATA

Per il personale ATA è rimasto tutto invariato rispetto agli anni precedenti. Esistono infatti ancora le due fasi provinciali (comunale e intercomunale) ed esiste ancora un obbligo per il personale perdente posto che condiziona la domanda in ordine alle sedi che deve esprimere nella stessa.

L’art 45 del CCNI infatti dispone che:

Il personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità purché prima di queste esprima tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità ovvero distretti sub comunali. In caso contrario le preferenze espresse relative agli altri comuni sono annullate. Le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.

È chiaro, quindi, come, a differenza dei docenti, il personale ATA che condiziona la domanda potrà anche esprimere sedi diverse dal comune di titolarità, ma queste, per essere prese in considerazione, devono essere precedute dal codice “comune” di titolarità (o distretto sub comunale quando si tratta di città metropolitane).

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