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Perdente posto e assistenza al disabile: ecco quali familiari danno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna

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I docenti titolari nella scuola sono inseriti in una graduatoria in base al loro punteggio e ad eventuali precedenze. Vediamo i criteri di esclusione.

Maria scrive

Salve, sono una insegnante di Scuola dell’infanzia con 32 anni di servizio e prima nella graduatoria del mio istituto comprensivo che oltre alla mia scuola ne comprende altre due in comuni diversi. Il mio quesito è questo: nella mia scuola, su 6 insegnanti , quattro usufruiscono della legge 104 , 2 per i genitori, 1 per la suocera e 1 per la zia. Poichè c’è la possibilità di perdere una sezione il prossimo anno , mi chiedevo se le colleghe che hanno la 104 per zia e suocera hanno diritto alla precedenza nel caso in cui si presentasse la necessità di spostamento in una altra scuola fuori comune ma sempre del nostro Comprensivo. Grazie

Chi è escluso

Sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto, come previsto dall’art.13 comma 2 del CCNI sulla mobilità, i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 comma 1, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Questi docenti hanno il diritto all’esclusione dalla graduatoria solo al fine di evitare di essere dichiarati perdenti posto e di tutelare, quindi, la loro titolarità nella scuola, in presenza delle condizioni previste nel contratto.

Le condizioni necessarie per usufruire di tale diritto, come indicate nel succitato art.13 comma 2, sono le seguenti:

a)l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

b)qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Assistenza al familiare

Il punto IV, che regola i casi dell’assistenza, permette l’esclusione dalla graduatoria al solo docente che assiste il proprio figlio o il coniuge o il genitore disabili gravi con esclusione di altri parenti la cui assistenza con precedenza è consentita nelle sole assegnazioni provvisorie.

L’unica situazione che consente di avere la precedenza e l’esclusione dalla graduatoria per assistenza ad altri soggetti al di fuori di quelli sopra indicati è essere tutore legale figura assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente.

Conclusione

Nella specifica classe di concorso o posto a cui si riferisce la collega l’esclusione dalla graduatoria avverrà solo per chi assiste il genitore, con esclusione di chi invece assiste la zia e la suocera, fermo restando però ciò che chiaramente indica il  comma 2 punto b richiamato:

qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento [nel ns caso a marzo/aprile 2020 per la.s. 2020/21], domanda volontaria di trasferimento richiedendo come prima sede il comune dell’assistito.

Assegnazione ad altri comuni: La graduatoria di istituto, così come viene composta, e considerando anche il diritto di precedenza, viene utilizzata anche per l’assegnazione dei docenti ad altri comuni che fanno parte della stessa autonomia scolastica, i cui criteri poi sono contrattati con le RSU.

Pertanto, in conclusione, sia nell’eventualità di un perdente posto, sia per l’assegnazione dei docenti ad altri plessi, chi assiste suocera o zia non ha alcuna precedenza.

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