Perché subito in ruolo dopo 36 mesi di servizio. Scheda tecnica DDL Pittoni

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Il Sen. Pittoni (Lega) ha depositato un Disegno di Legge che si pone l’obiettivo di risolvere la problematica del personale docente e ATA che abbiano svolto 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili.

Cosa prevede il DDL Pittoni

Potranno essere interessati alla norma i docenti e il personale ATA che abbiano svolto 36 mesi di servizio, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, per la copertura di posti vacanti e disponibili.

Ad essi spetta “l’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999″

Le modalità

1) precedenza per il ruolo nelle graduatorie in cui risultino inseriti

Qualora non sia disponibile il posto per il ruolo, si ha diritto

a) alla p recedenza per le supplenze al 30 giugno

b) alla precedenza nel conferimento delle supplenze temporanee, nella provincia di appartenenza, senza limitazioni di scuole

c) alla nomina in ruolo, dall’anno scolastico successivo, nella provincia o regione diverse da quelle di appartenenza, a condizione che in queste ultime risultino esaurite tutte le graduatorie finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato e che non ne sia previsto l’aggiornamento per l’anno successivo”

Il computo dei 36 mesi di servizio decorre dal 1° settembre 2016.

Il servizio valido deve essere stato svolto in scuole statali, sono escluse le scuole paritarie.

Rispetto della normativa europea

La necessità di assunzione deriva dal rispetto della normativa europea “ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (attuativo della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999), qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato”

Leggi la scheda tecnica con le motivazioni

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