Per chi percepisce la Naspi nuovo assegno di ricollocazione: cos’è, come funziona e quanto si percepisce

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CEDAN – L’Anpal chiarisce i criteri, i termini e le modalità di fruizione della nuova forma di sostegno al ricollocamento lavorativo entrata in vigore martedì 3 aprile. Tale novità di sostegno al reddito sarà introdotta in via sperimentale, da mille a 5mila euro, se il disoccupato trova un nuovo impiego a tempo indeterminato, apprendistato compreso.

Al via la novità 2018 più importante per quanti si trovano in stato di disoccupazione, l’assegno di ricollocazione. Si tratta di una misura innovativa che cambia la concezione di ammortizzatore sociale: si passa, infatti, da un aiuto economico ed un sostegno quasi esclusivamente reddituale, ad un mezzo rivolto soprattutto a ricollocare socialmente e nel mondo del lavoro i soggetti beneficiari.

È rivolta a tutti i disoccupati percettori di Naspi da almeno quattro mesi; il sistema sarà a pieno regime solo dal 30 settembre 2018, al termine della definizione di un sistema di rating dei soggetti erogatori, condiviso con le Regioni e Province autonome. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona questa novità che riguarda molti italiani in evidente stato di difficoltà.

Destinatari
Possono chiedere lo strumento tre categorie di soggetti:

1) i disoccupati titolari di Naspi da più di quattro mesi;
2) i beneficiari del reddito di inclusione;
3
) i lavoratori con accordi di ricollocazione stipulati in esito ad accordi di gestione delle eccedenze occupazionali tra imprese e sindacati di cui all’articolo 24- bis del decreto legislativo n. 148/2015. Per queste ultime due categorie si rimane in attesa della pubblicazione di un decreto del Ministero del Lavoro.
L’assegno non è altro che un voucher rapportato al proprio profilo di occupabilità, erogato dall’Anpal su domanda del lavoratore e che, una volta ottenuto, deve essere speso/investito al fine di attivare il servizio di ricollocamento da parte delle agenzie per il collocamento al lavoro entro due mesi dalla sua concessione, pena la decadenza dallo stato di disoccupazione.

La struttura
Le agenzie destinatarie del voucher vengono remunerate (dallo Stato o dalla regione con la dote attribuita al lavoratore) solo a occupazione trovata; di conseguenza il voucher, viene pagato solo nel caso in cui le agenzie in questione provvedano ad un effettivo ricollocamento del lavoratore e non per l’attività comunque svolta genericamente (ricerca del lavoro) a sostegno del soggetto.
Tale assegno avrà una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso in cui non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno e il suo importo non costituisca reddito imponibile né ai fini Irpef né a quelli previdenziali per il lavoratore che lo richiede. Una volta ottenuto il voucher il lavoratore dovrà scegliere liberamente l’ente pubblico o privato che si occuperà del proprio ricollocamento al lavoro tra le agenzie accreditate presso l’Anpal. Il voucher è pienamente compatibile con la Naspi: il beneficiario, pertanto, continuerà a percepire il sussidio NASPI.

I servizi di ricollocazione

Il servizio di assistenza alla ricollocazione riguarda:

1) il sostegno di un tutor al soggetto destinatario dell’assegno;
2) un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
3) l’assunzione dell’onere del destinatario dell’assegno di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare una offerta di lavoro congrua;
4) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’Anpal il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività proposte nell’ambito del servizio, o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell’attuazione dei meccanismi di condizionalità di cui all’articolo 21, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015;
5) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

L’importo
Il valore del voucher è variabile e oscilla da un importo minimo di mille a 5mila euro nel caso in cui il risultato occupazionale preveda un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato); da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi; da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi (solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). In caso di contratto di lavoro a tempo parziale si considera raggiunto il risultato occupazionale solo in presenza di una percentuale di part-time almeno pari al 50% dell’orario normale di lavoro. In tale ipotesi, l’importo da attribuire sarà pari all’ammontare dell’assegno di ricollocazione per il contratto in questione, moltiplicato per la percentuale di part-time.

I termini
L’Anpal fissa i termini per il riconoscimento dell’ammontare dell’assegno: sarà riconosciuto in unica soluzione al momento della stipula del contratto a termine, mentre in caso di contratto a tempo indeterminato in due rate semestrali di pari importo; la prima sarà erogata al momento della stipula. In caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto (12 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato, 6 o 3 mesi per i contratti a termine, a seconda della relativa durata) l’Anpal provvederà al recupero, anche mediante compensazione, dell’intero importo o di solo una parte dello stesso (dal 50% al 75%).
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