Pensioni, trattenimento in servizio: chi può chiederlo, perché e per quanto tempo

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Il Miur, come riferito, ha pubblicato il decreto sulle pensioni a.s. 2019/20 e la nota n. 50647/2018, volta a fornire le relative indicazioni.

Pensioni: pubblicato decreto, domande on line entro il 12 dicembre

Vediamo in questa scheda cos’è previsto in merito al trattenimento in servizio oltre i limiti d’età, ricordando che le domande di cessazione vanno presentate tramite istanze online entro il 12 dicembre 2018.

Trattenimento in servizio

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge n. 114/2014, ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Il succitato istituto, tuttavia, continua ad esistere per due particolari categorie di personale, di seguito illustrate.

Trattenimento in servizio personale impegnato in progetti didattici internazionali

E’ prevista la possibilità di trattenimento in servizio, per non più di tre anni, del personale impegnato in  progetti didattici internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti. Ciò al fine di garantire continuità alle attività previste nell’ambito degli accordi stipulati con scuole o università di Paesi stranieri.

Spetta al dirigente scolastico (nel caso di docenti) o al direttore dell’USR (in caso di dirigenti) autorizzare il trattenimento in servizio per i motivi di cui sopra.

Così leggiamo nella nota Miur:

L’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Trattenimento in servizio per raggiungimento requisito contributivo

Il trattenimento in servizio continua ad essere previsto per il personale che, pur avendo compiuto i 67 anni di età (pensione di vecchiaia) entro il 31 agosto 2019, deve raggiungere il minimo contributivo di 20 anni.

Così scrive il Miur nella succitata nota:

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2019 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2019, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

In tal caso, il trattenimento in servizio non potrà protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto sopra, può richiedere il trattenimento in servizio oltre i limiti d’età:

  1. il personale impegnato in progetti didattici internazionali e innovativi, svolti in lingua straniera;
  2. il personale che deve raggiungere il minimo contributivo (20 anni)

decreto-ministeriale-727-del-15-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

nota-50647-del-16-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

tabella riepilogativa requisiti

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