Pensioni: supervalutazione del servizio prestato all’estero

Di Lalla
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Cisl Scuola – Al personale, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio nelle scuole ed altre istituzioni educative e culturali italiane all’estero spetta – ai fini pensionistici – la supervalutazione del servizio.

Cisl Scuola – Al personale, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio nelle scuole ed altre istituzioni educative e culturali italiane all’estero spetta – ai fini pensionistici – la supervalutazione del servizio.

Il dPR 1092 del 1973 (“Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”), infatti, al Titolo II (“Servizi computabili” ), Capo III ( “Aumenti nel computo dei servizi” ), art. 24 (“Servizi scolastici” ), prevede che “ sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all’estero”.

Il Dlgs 297/1994, all’art. 673 ( “Valutazione del servizio prestato all’estero” ), riprende lo stesso concetto ribadendo che “il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi” .

Si precisa, infine, che l’ulteriore beneficio previsto dall’art. 23 del dPR 1092/1973 per il “personale dell’Amministrazione degli Affari esteri in missione presso le sedi disagiate” non è applicabile al personale della scuola in quanto il “personale in missione” è quello dipendente dal MAE: il personale della scuola (dipendente dal MIUR) che presta servizio all’estero non è in missione ma “collocato fuori ruolo” .

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