Pensioni: requisiti per chi è nato nel 1967, 1956, 1955, 1960, 1957. Alcuni casi

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Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica “Chiedilo a Lalla”. Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.

Docente di religione, nata nel 1967,  dal 1 settembre 1987 presso la scuola secondaria di primo grado

Alice – Buongiorno. Sono docente di religione, nata nel 1967,  dal 1 settembre 1987 presso la scuola secondaria di primo grado. Dal 2005 previo superamento del concorso sono stata immessa in ruolo. Quando avrò diritto alla pensione? Grazie
FP– Gentile Alice,

in riferimento alla sua richiesta le segnalo che ad oggi, tenuto conto dei requisiti previsti dalla riforma Fornero, la sua prima possibilità di pensionamento è data dal raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata: 2030.

In merito si chiarisce che dal 2021 i requisiti sono previsionali e pertanto potrebbero subire delle variazioni

Insegnante di scuola primaria nata il 12/09/1956, in ruolo dal 10/09/1982, con servizio pre-ruolo di 3 anni e 7 mesi e ricongiunzione altro servizio di 51 gg

Docente  – Buonasera, sono un’insegnante di scuola primaria nata il 12/09/1956, in ruolo dal 10/09/1982, con servizio pre-ruolo di 3 anni e 7 mesi e ricongiunzione altro servizio di 51 gg. Durante il servizio pre-ruolo ho usufruito di due congedi per maternità obbligatoria per la nascita di due figli (5 mesi + 5 mesi). Mi risulta che tale periodo di 10 mesi possa essere computato ai fini del cumulo degli anni utili per la pensione anticipata. Atteso quanto sopra, quando potrò andare in pensione? Ringrazio anticipatamente

FP – Gentile Docente,

in riferimento a quanto richiesto le segnalo che la sua prima possibilità di pensionamento, tenuto conto dell’attuale normativa di riferimento in materia pensionistica, è data dal raggiungimento dei requisiti prescritti per il pensionamento di vecchiaia (requisiti legati all’età): nel 2024 – requisito previsto 67 anni e 5 mesi.

Si precisa che i requisiti dal 2021 sono previsionali e pertanto potrebbero subire delle variazioni in considerazione dell’aspettativa di vita.

Per quanto concerne la possibilità di accredito figurativo del periodo di maternità obbligatoria, si precisa che questo è possibile esclusivamente per i periodi non coincidenti con periodi lavorativi.

Nata il 21/10/1955. Sono docente di ruolo di scuola secondaria di primo grado dal 10/09/1984, ho riscattato 4 anni di università e ho chiesto il computo di 3 mesi di contributi

Laura – sono nata il 21/10/1955. Sono docente di ruolo di scuola secondaria di primo grado dal 10/09/1984, ho riscattato 4 anni di università e ho chiesto il computo di 3 mesi di contributi come educatrice presso un asilo nido comunale. Quando potò andare in pensione e la prima uscita utile per me sarà la pensione di vecchiaia o quella anticipata?  In attesa di una vostra cortese risposta, ringrazio e saluto.

FP – Gentile Laura,

in riferimento alla sua richiesta, considerata la sua anzianità contributiva (comprensivo di tutto il servizio, del riscatto e del computo) e la sua età anagrafica, matura il diritto al pensionamento anticipato (requisito legato al servizio) nel 2022, tenuto conto dei requisiti ordinari previsti dalla L. 214/2011.

In merito, però, ci tengo a precisare che i requisiti dal 2021 sono previsionali e pertanto potrebbero subire delle variazioni.

Nata nell’aprile 1960, entrata in ruolo il primo settembre 1988 dopo tre anni di preruolo

– Buongiorno, sono un’insegnante di scuola media, nata nell’aprile 1960, entrata in ruolo il primo settembre 1988 dopo tre anni di preruolo. Ho riscattato i 4 anni di laurea e ho lavorato per cinque/sei mesi nel 1985. Quando potrò andare in pensione? Per motivi familiari attualmente ho un contratto part time di 12 ore. Se continuerò il rapporto di lavoro part time sino alla pensione, quanto influirà sul l’assegno pensionistico? Ringrazio e saluto. MirellaFP – Gentile Mirella,in riferimento alla sua richiesta, considerata la sua anzianità contributiva (comprensivo di tutto il servizio, del servizio preruolo indicato del riscatto) e la sua età anagrafica, matura il diritto al pensionamento anticipato (requisito legato al servizio) nel 2024, tenuto conto dei requisiti ordinari previsti dalla L. 214/2011. In merito, però, ci tengo a precisare che i requisiti dal 2021 sono previsionali e pertanto potrebbero subire delle variazioni.Per quanto riguardo la misura della pensione, tenuto conto del part-time, sarebbe opportuno un approfondimento con gli esperti del patronato o dell’Inps.

Stefano – Salve sono nato il 10 gennaio 1957, di ruolo dal 1 settembre 1988, riscattati 4 anni di università e ricongiunti 4 anni di lavoro presso scuola privata. Secondo le norma vigenti quando potrei andare in pensione ? Grazie

FP – Gentile Stefano,in riferimento alla sua richiesta le segnalo che considerata la sua anzianità contributiva e la sua età anagrafica, matura sia il diritto al pensionamento anticipato (legato al requisito dell’anzianità contributiva) che la pensione di vecchiaia (requisito legato all’età) , entrambi nel 2024, tenuto conto dei requisiti ordinari previsti dalla L. 214/2011. Per completezza di informazione di seguito le indico i requisiti prescritti:– pensione di vecchiaia: 67 anni e 5 mesi di età;– pensione anticipata: 43 anni e 8 mesi di anzianità contributiva.

In merito, preciso che i requisiti dal 2021 in poi, sono previsionali e pertanto potrebbero subire delle variazioni.

Nata il 20/01/1957 in servizio dal 01/09/1977. Pensione?

Mariarosaria –  nata il 20/01/1957 in servizio dal 01/09/1977. Insegnante di Scuola dell’Infanzia – Statale – desidera sapere quando potra andare in pensione. GRAZIE

FP – Gentile Mariarosaria,

in riferimento alla sua richiesta le segnalo che, considerata la sua anzianità contributiva e la sua età anagrafica, matura il diritto alla pensione anticipata, secondo i requisiti ordinari previsti dalla L. 214/2011 – nel 2019.

Considerato il suo profilo di appartenenza (insegnante scuola dell’infanzia) approfitto per chiarire quanto segue: la legge di Bilancio 2018 ha previsto la sospensione dell’adeguamento alla speranza di vita al 1° gennaio 2019, ai fini pensionistici, per le categorie di lavoratori che svolgono lavori gravosi, tra cui il profilo di insegnante della scuola dell’infanzia.

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