Pensioni, “quota 41” per i lavoratori precoci

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Per poter accedere alla pensione con uno sconto di 1 anno e 10 mesi mesi sul requisito contributivo, i lavoratori precoci devono svolgere lavori usuranti “al momento del pensionamento”.

Lo prevede una bozza di manovra finanziaria.

La manovra contiene uno ‘sconto’ di 22 mesi per il requisito contributivo, stabilendo la ‘quota 41’, per i lavoratori precoci. Per questi, cioè coloro che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento dei 19 anni e rientrano in alcune categorie specifiche (che vedremo dopo), il requisito contributivo è ridotto a 41 anni (rispetto ai 42 anni e 10 mesi attuale per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

Per poter godere del beneficio, il lavoratore si deve trovare in una di queste condizioni: siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo (anche questa specifica inserita nell’ultima versione), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi; assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave; abbiano una riduzione della capacità lavorativa accertata superiore o uguale al 74%; svolgono, al momento del pensionamento (e questa è la novità più rilevante) lavori usuranti (vedremo dopo quali categorie) da almeno sei anni in via continuativa.

Le categorie dei lavori usuranti (quelli cioè che devono essere svolti al momento del pensionameno per poter accedere a ‘quota 41’) sono: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante.

E ancora: conduttori di mezzi pesanti e camion; professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; professori di scuola pre-primaria; facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati.

E infine, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Al meccanismo potranno accedere anche i dipendenti pubblici. Per loro, anche quelli collocati in enti no profit, come anche per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono al meccanismo e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio saranno corrisposti al momento in cui avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi.

Il beneficio è riconosciuto nel limite di 360 milioni per il 2017, 550 per il 2018, 570 per il 2019, 590 per 2020.

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