Pensioni quota 100, in gazzetta. Ecco cosa contiene

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Firmato dal presidente Mattarella e pubblicato in G.U. il decreto legge che introduce in via sperimentale per tre anni la Quota 100 dando la possibilità della pensione a chi ha già maturato almeno 62 anni di età e 38 di contributi.

Il provvedimento dovrebbe riguardare 290.000 persone nel 2019 e altre 680.000 nei due anni successivi per un importo di circa 20 miliardi al lordo degli effetti fiscali, tra il 2019 e il 2028 ci saranno oneri aggiuntivi per 46 miliardi e 2,3 milioni di assegni dati in anticipo rispetto alle regole precedenti il decreto.

Ecco in sintesi cosa contiene il decreto:  

Chi ha 62 anni potrà andare in pensione con Quota 100 se avrà maturato almeno 38 anni di contributi. L’anticipo massimo può arrivare a cinque anni se si sono appena compiuti i 62 anni di età, mentre l’accesso alla pensione di vecchiaia sale nel 2019 a 67 anni.

Per i privati è prevista una finestra trimestrale ad aprile per chi ha raggiunto i requisiti alla fine del 2018; per i lavoratori pubblici la prima uscita sarà il primo agosto 2019. E’ prevista poi una finestra semestrale. Per andare in pensione il primo agosto bisognerà presentare la domanda entro giovedì 31 gennaio.

I lavoratori della scuola potranno uscire a settembre presentando la richiesta entro fine febbraio.

Si potrà continuare ad andare in pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica se si hanno almeno 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne), ma è prevista comunque una finestra trimestrale.

Viene annullato l’incremento scattato nel 2019 (di cinque mesi a 43 anni e tre mesi) e vengono sospesi eventuali aumenti legati all’aspettativa di vita fino al 31 dicembre 2026.

In caso di accordo sindacale con il datore di lavoro è possibile inserire il lavoratore pensionando in un fondo di solidarietà con un assegno di sostegno al reddito. Quindi la norma riguarda i lavoratori nati entro il 1962 (che avranno quindi 59 anni nel 2021, ultimo anno della sperimentazione) con almeno 35 anni maturati entro quell’anno.

Nel triennio 2019-21 i buchi contributivi (per i quali non sussista obbligo contributivo) potranno essere colmati. La facoltà è data solo a coloro che sono interamente nel sistema contributivo e che quindi non hanno anzianità contributiva precedente il 31 dicembre 1995 e per una durata massima di cinque anni.

La laurea potrà essere riscattata con un pagamento minimo, ma solo se si hanno meno di quarantacinque anni di età.

Ai pensionati con Quota 100 il Tfs verrà erogato solo al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla riforma Fornero. Sarà possibile chiedere un anticipo nel limite massimo di 30.000 euro alle banche che aderiranno a un accordo quadro.
Sarà prevista un’agevolazione sulla tassazione del Tfs quando si prenderà in modo da annullare nella sostanza gli interessi da pagare sul prestito.

L’APE sociale e opzione donna saranno prorogate fino alla fine del 2019. La misura era scaduta alla fine del 2018. Per le donne è possibile andare in pensione con almeno 58 anni di età e 35 di contributi (con un anno di finestra mobile) ma calcolando l’importo dell’assegno con il sistema contributivo.

Decreto

 

 

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