Pensioni quota 100, Anief: nella scuola sarà boom di supplenze

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Anief – Sul precariato scolastico servono politiche avvedute. Prima che i numeri diventino altissimi, con graduatorie mastodontiche e presidi a caccia di supplenti per tutto l’anno scolastico.

Per evitare che con il nuovo anno scolastico si venga a creare una situazione del genere, visto anche che i concorsi programmati prevedono l’assunzione di poche migliaia di docenti, lasciando il 90% delle cattedre ai precari, Anief ha chiesto di presentare degli emendamenti al disegno di legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” AC n. 1334, innanzitutto per dare seguito alla direttiva UE n. 70/1999: ciò darebbe “una risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 pendente presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine”, garantendo “a tutto il personale abilitato l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento all’atto del loro aggiornamento”.

E qualora “la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati”, si procederebbe all’assunzione dalle graduatorie d’istituto “trasformate a partire dall’a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione”, oltre che “la conferma dei contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l’anno di prova”, al fine di garantire la continuità didattica.

Sempre al fine di ridurre sensibilmente la piaga delle oltre 100 mila supplenze annuali, che a settembre potrebbero diventare quasi il doppio, va pure reintrodotto il “doppio canale di reclutamento”, garantendo “a tutto il personale abilitato l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento all’atto del loro aggiornamento”.

A proposito del nuovo reclutamento, “in relazione alla soppressione del concorso riservato ai docenti non abilitati con 36 mesi di servizio, è necessario procedere alla riserva di una adeguata percentuale dei posti del nuovo concorso”, valutando “gli anni di servizio dall’approvazione della direttiva Ue n. 70/99”, così da stabilizzare gradualmente i precari storici, introducendo “a regime un accesso riservato” a questa categoria. Sempre per i precari con oltre tre anni di servizio, “in relazione alle competenze didattiche dimostrate per un triennio dal personale precario, si ritiene non necessaria l’acquisizione dei 24 CFU per la partecipazione al concorso” ordinario.

Fermo restando che per chi ha “superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione”, il sindacato chiede che si dia “luogo all’assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999”. Ciò avverrebbe, in particolare, come “risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 pendente presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine”, prevedendo ovviamente l’allargamento della norma al personale Ata oltre che per “il personale delle Accademie e dei Conservatori”.

Secondo Marcello Pacifico, “bisogna affrontare subito il problema, prima che la situazione sfugga di mano: basterebbe votare gli emendamenti predisposti da Anief su riapertura GaE, estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d’istituto e conferma dei ruoli degli insegnanti assunti con riserva. E dare seguito alle modifiche richieste al nuovo sistema di reclutamento, con particolare attenzione ai docenti non abilitati destinati a fare i supplenti di Stato sine die”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

GLI EMENDAMENTI PREDISPOSTI DA ANIEF SU RIAPERTURA GAE, ESTENSIONE DOPPIO CANALE GRADUATORIE D’ISTITUTO, CONFERMA RUOLI INSEGNANTI ASSUNTI CON RISERVA, NUOVO RECLUTAMENTO:

DISEGNO DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
AC n. 1334

ART. 28.
(Assunzioni nella pubblica amministrazione)
V
All’articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “Per le assunzioni relative al personale scolastico e la definizione degli organici, sono assunte le seguenti determinazioni: a) All’articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo:
“Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente
dai periodi di interruzione, si dà luogo all’assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.

Motivazione [Stabilizzazione precari della scuola in merito a procedura d’infrazione
2014/4231]: l’emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 pendente presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa
comunitaria dei contratti a termine dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le sentenze delle Sezione Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7 novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell’art. 1 del Disegno di Legge AS n. 355 a firma del presidente della VII Commissione del Senato – Sen. Pittoni, in attesa di conoscere gli
esiti della causa C- 494/17 Rossato e dopo la pubblicazione della Sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche. Nell’ordinamento giuridico relativo alla scuola italiana infatti non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei posti vacanti e disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei contratti, dopo le 36 mensilità su posto vacante e disponibile e il finanziamento delle misure risarcitorie decise dai giudici del lavoro di cui ai commi 131 e 132 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107.

La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui al comma 11 art. 4 legge 3 maggio 1999 n. 124, e il personale delle Accademie e dei Conservatori di cui al comma 12. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei
docenti di ruolo. Inoltre si continua ad applicare l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11. b) All’articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: “Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, è disposto
l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo”.

Motivazione [Riapertura graduatorie ad esaurimento a tutto il personale abilitato]: la vacanza di 35 mila posti autorizzati per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2018/2019, nonché la reiterazione dei contratti a termine per 100 mila insegnanti, in attesa del bando dei nuovi concorsi ordinari, intende agevolare la stabilizzazione del personale precario e garantire la
continuità didattica alimentando l’attuale doppio canale di reclutamento. Pertanto, si vuole garantire a tutto il personale abilitato l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento all’atto del loro aggiornamento. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito
decreto ai sensi della normativa vigente.

c) All’articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo:
“Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all’assunzione delle graduatorie d’istituto che sono trasformate a partire dall’a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione.”

Motivazione [Estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d’istituto e trasformazione in graduatorie provinciali]: la soppressione del concorso riservato previsto dall’art. 17 del decreto legislativo n. 59/2017 al personale inserito nella terza fascia delle graduatorie d’istituto, sprovvisto di abilitazione ma con 36 mesi di servizio, attualmente impegnato per la copertura della maggior parte delle supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, deve essere bilanciata da una norma che garantisca la
continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie d’istituto, trasformate in provinciali, con la conferma nei
ruoli dopo il superamento dell’anno di prova. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

d) Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell’anno di prova di cui all’articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica
dall’anno successivo al superamento dell’anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale.

Motivazione [Scioglimento riserva assunzioni da graduatorie ad esaurimento]: la conferma dei contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l’anno di prova consente di garantire la continuità didattica grazie al personale che è stato valutato idoneo all’esercizio della professione. Per quanto riguarda
l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni sono state già autorizzate e disposte.

e) All’articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo:
“A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30% dei posti messi a concorso ad essi riservati”.

ART. 58.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici)
XXVI
All’articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: All’articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: “Con decreto del
ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni
dall’approvazione della presente legge, è disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in
possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il
diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.”
Motivazione [Riapertura graduatorie ad esaurimento a tutto il personale abilitato]: la
vacanza di 35 mila posti autorizzati per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2018/2019, nonché
la reiterazione dei contratti a termine per 100 mila insegnanti, in attesa del bando dei nuovi
concorsi ordinari, intende agevolare la stabilizzazione del personale precario e garantire la
continuità didattica alimentando l’attuale doppio canale di reclutamento. Pertanto, si vuole
garantire a tutto il personale abilitato l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento all’atto
del loro aggiornamento. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori
oneri per la finanza pubblica rispetto alla riduzione di spesa prevista, in quanto le assunzioni
devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente. Si
prevedono, inoltre, ulteriori risparmi dalla semplificazione dell’attuale reclutamento dei
supplenti che sarebbero chiamati da graduatorie provinciali e non dalle segreterie
scolastiche.
XVIII
All’articolo 58, comma 1, lettera m), punto 3) di modifica dell’art. 13, comma 3 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 eliminare le parole “In caso di valutazione finale positiva, il
docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia
iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova”.
Motivazione [Mantenimento inserimento altre graduatorie del personale neoassunto]:
la cancellazione da tutte le altre graduatorie di pertinenza dei vincitori di
concorso appare irragionevole oltre che illegittima, specie in riferimento alla
cancellazione dalle Graduatorie d’istituto, stante la disparità di trattamento ad essi
riservata, ad esempio, riguardo alla possibilità di poter effettuare altre esperienze di
insegnamento per discipline diverse da quella di immissione in ruolo ai sensi dell’art.
36 CCNL Scuola 2007, sul punto ancora vigente. La norma non ha alcun impatto
finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.
XX
All’articolo 58, comma 1, lettera o), punto 2), di modifica dell’art. 17, comma 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, eliminare le parole “In prima applicazione,” sostituire le parole
“otto” con diciotto” e “10 per cento” con “50 per cento”.
Motivazione [Aumento quota riserva posti per personale con tre anni di servizio
pregresso ed estensione degli anni di servizio considerati]: in relazione alla
soppressione del concorso riservato ai docenti non abilitati con 36 mesi di servizio, è
necessario procedere alla riserva di una adeguata percentuale dei posti del nuovo
concorso, valutare gli anni di servizio dall’approvazione della direttiva Ue n. 70/99. La
norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.
XXI
All’articolo 58, comma 1, lettera o), punto 2), di modifica dell’art. 17, comma 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, eliminare le parole “In prima applicazione”.
Motivazione [riserva a regime della quota riservata al personale non abilitato]: in
relazione alla soppressione del concorso riservato ai docenti non abilitati con 36 mesi di
servizio, è necessario procedere a regime un accesso riservato. La norma non ha alcun
impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.
XXII
All’articolo 58, comma 1, lettera o), punto 2), di modifica dell’art. 17, comma 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole “otto” con diciotto”.
Motivazione [Aumento quota riserva posti per personale con tre anni di servizio
pregresso]: in relazione alla soppressione del concorso riservato ai docenti non abilitati
con 36 mesi di servizio, è necessario procedere alla valutazione degli anni di servizio
dall’approvazione della direttiva Ue n. 70/99. La norma non ha alcun impatto finanziario
rispetto alla riduzione di spesa prevista.
XXIII
All’articolo 58, comma 1, lettera o), punto 2), di modifica dell’art. 17, comma 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole “10 per cento” con “50 per cento”.
Motivazione [Aumento quota riserva posti per personale con tre anni di servizio
pregresso]: in relazione alla soppressione del concorso riservato ai docenti non abilitati
con 36 mesi di servizio, è necessario procedere alla riserva di una adeguata percentuale
dei posti del nuovo concorso. La norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla
riduzione di spesa prevista.
XXIV
All’articolo 58, comma 1, lettera f), punto 5, dopo le parole “grado di istruzione” aggiungere le
seguenti “, o ancora non abilitati ma in possesso di 36 mesi di servizio”.
Motivazione [Esonero 24 CFU per i docenti non abilitati con 36 mesi di servizio]: in
relazione alle competenze didattiche dimostrate per un triennio dal personale precario si
ritiene non necessario l’acquisizione dei 24 CFU per la partecipazione al concorso. La
norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.
XXV
All’articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: All’articolo 4, comma 1, della legge 3
maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora per effetto della successione di
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti
vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi,
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo
all’assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Motivazione [Stabilizzazione precari della scuola in merito a procedura d’infrazione
2014/4231]: l’emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato
scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 pendente
presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa
comunitaria dei contratti a termine dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e
sentenze delle Sezione Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7
novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell’art. 1 del Disegno di Legge AS n. 355 a firma
del presidente della VII Commissione del Senato – Sen. Pittoni, in attesa di conoscere gli
esiti della causa C- 494/17 Rossato e dopo la pubblicazione della Sentenza del 25 ottobre
2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle
fondazioni liriche sinfoniche. Nell’ordinamento giuridico relativo alla scuola italiana infatti
non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei
posti vacanti e disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei contratti, dopo le
36 mensilità su posto vacante e disponibile e il finanziamento delle misure risarcitorie decise
dai giudici del lavoro di cui ai commi 131 e 132 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107.
La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui al comma
11 art. 4 legge 3 maggio 1999 n. 124, e il personale delle Accademie e dei Conservatori di
cui al comma 12. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per
la finanza pubblica rispetto alla riduzione di spesa prevista, in quanto i supplenti con
contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso
trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. Inoltre si continua ad applicare
l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il
raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al
CCNI del 4/8/11. Si prevedono, inoltre, ulteriori risparmi dal venir meno delle richieste
risarcitorie intentate dai precari con 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibili nelle
cause presso i tribunali del lavoro contro lo Stato come risulta dalla giurisprudenza.

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