Pensioni. Nessuna opzione per nuovo regime per chi ha maturato entro il 31 dicembre 2011

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red – Il parere è stato fornito dalla Funzione pubblica, a seguito di una domanda posta dal comune di Fiumicino. Il dipendente con un diritto a pensione maturato entro il 31/12/2011 non può esercitare un’opzione per il nuovo regime, ma soggiace comunque al regime previgente.

red – Il parere è stato fornito dalla Funzione pubblica, a seguito di una domanda posta dal comune di Fiumicino. Il dipendente con un diritto a pensione maturato entro il 31/12/2011 non può esercitare un’opzione per il nuovo regime, ma soggiace comunque al regime previgente.

Il riferimento è all’art. 2, comma 4. del d.l. n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125 del 2013, il quale prevede che: ”L’art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto articolo 24".

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel parere citato:

  1. il dipendente che ha maturato un diritto a pensione entro il 31/12/2011, raggiungendo la quota 96 oppure, per le donne, i requisiti previgenti per la pensione di vecchiaia (61 anni di età e almeno 20 anni di contributi), ma che non ha ancora raggiunto l’età limite ordinamentale per la permanenza in servizio di cui all’art. 4, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ossia sessantacinque anni, è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare;
  2. l’amministrazione, in questo caso, deve accogliere l’istanza del dipendente che faccia richiesta di essere collocato a riposo in virtù del diritto conseguito prima dei 65 anni di età. Qualora il dipendente soggetto al regime previgente non eserciti tale diritto, l’amministrazione è obbligata a collocarlo a riposo al compimento dei 65 anni di età, salvo la concessione del trattenimento in servizio per un biennio di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, in presenza di tutti i presupposti di legge;
  3. per i dipendenti che hanno maturato i requisiti nell’anno 2011, essendo soggetti al regime vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24, del citato d.l. n. 201 del 2011, resta in vigore anche il regime delle decorrenze di cui all’art. 12, del d.l. n. 78 del 2010 (che per il personale della scuola conferma l’applicazione del comma 9, dell’art. 59, della legge 449/97 e cioè la decorrenza dall’inizio dell’a.s. nel caso di maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno).

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