Pensioni, le novità: APE, RITA, cumulo e lavori usuranti e precoci. Scheda Uil

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La legge di Bilancio, attualmente all’esame delle commissioni parlamentari, presenta alcuna novità in materia di pensioni, in particolari sono previste alcune forme di flessibilità volte a favorire l’uscita anticipata di alcune categorie di lavoratori.

Riportiamo di seguito una scheda elaborata dalla Uil Scuola, riportante le principali innovazioni previdenziali, riguardanti il settore sia pubblico che privato.

SCHEDA UIL

Attualmente è in fase di approvazione il testo della Legge di Stabilità per l’anno 2017 che contiene i seguenti provvedimenti nel “pacchetto previdenza”:

– A.PE. (Anticipo Pensionistico);

– R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata);

– Ricongiunzioni gratuite (Cumulo);

– Lavori precoci e usuranti.

Con l’A.PE. il governo introduce nel sistema pensionistico degli strumenti diversificati che offrono una flessibilità per l’uscita dal mercato del lavoro. Prevista, in via sperimentale, per due anni, verrà erogata con preventiva certificazione da parte di Inps ed è costituita da 3 tipologie:

– A.PE. volontaria;

– A.PE. Social (agevolata);

– A.PE. Aziendale.

A.PE. VOLONTARIA

I requisiti per l’A.PE. volontaria sono: 1) età minima 63 anni ed età contributiva anni 20. L’anticipo pensionistico sarà effettuato da un Istituto di Credito, convenzionato con il Ministero dell’Economia, che erogherà l’assegno pensionistico fino al compimento di anni 66 e mesi 7. Dopo tale età, la pensione sarà pagata dall’Inps con una ritenuta mensile (da versare all’Istituto di Credito) per 20 anni, comprensiva di interessi bancari e della quota di Assicurazione in caso di “premorienza”, per la copertura del “debito” contratto dal pensionato.

Il trattamento pensionistico anticipato sarà effettuato dall’Istituto di Credito per 12 mensilità e non prevede il pagamento dell’Irpef.

Il rimborso del debito, contratto con la banca che anticipa la pensione fino al compimento di Anni 66 e Mesi 7, avverrà in anni 20, prescindendo dagli anni di anticipo, e sarà comprensivo degli interessi e del premio assicurativo. Per ogni anno di anticipo, inoltre, è previsto un taglio in media del 4,6-4,7%, per cui nel caso di un anticipo di anni 3 e mesi 7 si prevede una penalizzazione di circa il 16%. Per semplificare: per una pensione dell’Inps di € 1.500,00, la trattenuta sulla stessa sarà di circa € 240,00.

A.PE. SOCIAL (AGEVOLATA)

Tale tipo di A.PE. è rivolta ad alcune categorie di lavoratori:

• Disoccupati e senza reddito;

• Con specifici requisiti (categorie ad elevato rischio infortuni);

• Disabili;

• Conviventi che assistono familiari di 1° grado con grave disabilità.

Il beneficiario di tale tipologia di anticipo pensionistico contribuisce con lo 0,5% per ogni anno di anticipo, mentre lo Stato si fa carico degli interessi e del premio assicurativo.
Per i lavoratori over 63 scatta il costo “zero” per importi non superiori a € 1.500,00 che abbiano maturato almeno 30 anni di contributi. Per importi superiori scattano le “penalizzazioni”, che dovranno essere definite prima dell’approvazione della legge. Le penalizzazioni. Comunque, scattano sulle somme eccedenti i 1.500,00 euro lordi. Esempio: pensione di € 1.650,00. Su 150 euro scattano le penalizzazioni (in media 4,6-4,7 per ogni anno di anticipo).

All’A.PE. agevolata si aggiungono anche le seguenti categorie di lavoratori:

– Lavoratori edili- scavatori;
– Macchinisti – autisti di mezzi pesanti;
– Infermieri delle sale operatorie;
– Maestre della scuola dell’Infanzia;
– Addetti alle pulizie e facchini.
A costoro si richiede una contribuzione minima di anni 36, se sono stati impegnati in attività gravose negli ultimi 6 anni.

A.PE. AZIENDALE

E’ rivolta a tutti i dipendenti delle aziende in fase di ristrutturazione che abbiano almeno 63 anni di età e 20 di contribuzione. La penalizzazione viene finanziata in toto (o in parte) dal datore di lavoro.
R.I.T.A.

(RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA)

E’ rivolta a tutti coloro che sono iscritti ad un fondo di previdenza complementare (per il personale della Scuola, il fondo Espero) e consente di utilizzare il montante maturato nel fondo per andare avanti fino all’età per il pensionamento (anni 66 e mesi 7).

La R.I.T.A. è alternativa all’A.PE. e ha in comune con quest’ultima, ai fini dell’accesso, l’età minima (anni 63) e la contribuzione minima (anni 20). Il lavoratore che sceglie la R.I.T.A. per l’anticipo pensionistico, conosciuta l’entità del montante maturato, può scegliere il riscatto delle somme, oppure optare per una emissione mensile di un assegno, sulla base del “quantum” spettante, fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Per esempio: lavoratore che matura un montante tale da fornirgli, tolta la tassazione, un netto di € 18.000,00, con una età di 64 e 7 mesi, si farà dilazionare i 18.000,00 euro in 2 anni, senza andare incontro ad alcuna penalizzazione, percependo un assegno mensile di € 750,00 (18.000,00 : 24). Sulla R.I.T.A. viene effettuata una tassazione agevolata che, anziché essere del 23% come praticato da ciascun fondo di previdenza complementare, andrà da un massimo del 15 ad un minimo del 9%.

Sul testo della legge, la parte riservata alla R.I.T.A. è scritta male per un errore di copia-incolla, per cui bisognerà attendere l’approvazione della legge.

RICONGIUNZIONE GRATUITA (CUMULO)

Riguardo a questo tipo di “ricongiunzione gratuita”, si vuole precisare che, in realtà, si tratta di una estensione del cosiddetto “cumulo”, stabilito dalla legge 228/2012, che consente la unificazione di contributi versati in più di una cassa previdenziale con erogazione della pensione col sistema “pro rata” (ciascun Ente paga la propria), senza seguire il calcolo contributivo, bensì il calcolo che deriva dalla unione dei vari contributi.

Nella legge sopra ricordata, si ricorre al cumulo solamente se non si raggiunge diritto autonomo in alcuna delle forme previdenziali. L’estensione del cumulo nella legge di bilancio 2017 consiste nel fatto che, anche se in uno degli Enti si dovesse raggiungere diritto autonomo a pensione (20 anni di contribuzione), si procede comunque al cumulo per ottenere una prestazione unica.

I vantaggi del cumulo sono:

– Raggiungimento del diritto a pensione senza alcun esborso;
– Non segue la regola del calcolo contributivo , ma dà un calcolo a seconda di come si colloca la contribuzione.

Per fare un esempio: anni 15 presso l’Inps e anni 28 presso Inpdap per un totale di anni 43, più che sufficienti a dare diritto a pensione con il calcolo retributivo fino al 31.12.2011, poiché cumulando si hanno almeno 18 anni al 31.12.1995.

LAVORATORI PRECOCI

Per tali lavoratori si ipotizza la possibilità di uscire con 41 anni di contribuzione alle seguenti condizioni:
– Aver maturato almeno 12 mesi di contribuzione entro il 19° anno di età;
– Essere disoccupati senza ammortizzatori sociali o in condizioni di disabilità.

Un fatto importante è la volontà di cancellare, a decorrere da 01.01.2018, le penalizzazioni per coloro che posseggono i requisiti per la pensione anticipata (anni 41 e mesi 10 per le donne e anni 42 e mesi 10 per gli uomini) e non raggiungono l’età anagrafica di anni 62.

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