Pensioni in regime di totalizzazione e cumulo, gestione trattenute e oneri riscatto

WhatsApp
Telegram

L’Inps, con il messaggio n. 3190 del 22 agosto 2018, ha fornito indicazioni in merito alla gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e in regime di cumulo.

Trattenute per l’estinzione di finanziamenti erogati dietro cessione del quinto della pensione

Il calcolo della quota cedibile della pensione, per la stipula dei contratti di finanziamento, è soggetta ai seguenti limiti:

  • la quota cedibile non può eccedere il quinto dell’importo della pensione, al netto di tutte le trattenute aventi natura prioritaria, risultante nei sistemi di elaborazione al momento dell’estrazione ai fini del relativo pagamento;
  • nel calcolo della quota cedibile deve essere salvaguardato il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria, annualmente stabilito dalla legge.

Trattenute per l’estinzione di finanziamenti, erogati dietro cessione del quinto dallo stipendio e successivamente traslati su pensione

Il recupero dei finanziamenti già stipulati in attività di servizio viene effettuato con trasferimento del restante piano di ammortamento sulla pensione effettivamente in pagamento, a prescindere dalla circostanza che le quote del trattamento pensionistico siano erogate dall’Inps e/o da altri Enti e/o Casse professionali. Ciò anche se la pensione non ha alcuna quota Inps.

Se l’importo della pensione non è sufficiente e non è possibile garantire il rispetto dei limiti sopra riportati, l’importo della rata originariamente pattuita deve essere rimodulato in diminuzione. Nel caso in cui il quinto cedibile dovesse in seguito aumentare, l’importo della trattenuta potrà essere aumentato, sempre nei limiti dell’importo della rata originariamente pattuita.

Trattenute per somme dovute all’Inps derivanti da indebiti pensionistici e da TFS/TFR

Le somme erogate indebitamente, che derivano da quote di pensioni relative alle gestioni pensionistiche Inps oppure da prestazioni di TFS/TFR, sono recuperate sulla quota di esclusiva pertinenza dell’Istituto.

Il calcolo del quinto, che deve essere trattenuto sulla sola quota dell’Inps, e la salvaguardia del trattamento minimo sono riferiti al totale delle quote in pagamento.

Trattenute per indebiti post mortem

Per i ratei di pensione disposti o pagati successivamente alla morte del pensionato, si procederà alla restituzione delle somme all’Ente/Cassa  secondo le risultanze contabili dei riaccrediti eventualmente pervenuti da parte degli Istituti pagatori.

La suddetta restituzione avrà cadenza semestrale e avverrà in proporzione agli importi di propria pertinenza, a condizione che le somme non siano inferiori a € 12.

Trattenute per pignoramenti presso terzi

La pensione liquidata in regime di totalizzazione o di cumulo, quale unico trattamento pensionistico, è passibile di pignoramento a seguito di procedure esecutive promosse da soggetti terzi.

Al riguardo, si applicano le modalità di calcolo delle trattenute dettate per i redditi di pensione di cui all’articolo 545, comma 7, c.p.c., come modificato dal decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

L’imponibile è costituito dalla/e quota/e di pensione in pagamento nella fase di accantonamento e, successivamente, da quanto disposto dall’ordinanza giudiziaria di assegnazione delle somme.

Trattenute per APE volontario

Il recupero dell‘APE volontario, anche in caso di pensioni liquidate in regime di totalizzazione e di cumulo, avviene secondo le stesse modalità di recupero (240 rate) previste per le pensioni ordinarie. In proposito, l’Insp rinvia alla circolare n. 28 del 13 febbraio 2018 e al messaggio n. 1604 del 12 aprile 2018.

Trattenute per APE sociale erogato indebitamente

Le somme pagate in eccedenza a titolo di APE sociale sono recuperate, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 100 del 16 giugno 2017.

Trattenute per assegni

Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo possono gravare trattenute per assegni alimentari e di mantenimento, che devono essere corrisposte in esecuzione di provvedimenti giudiziali.

Sulla predetta pensione possono, inoltre, gravare trattenute derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 3, della legge n. 898/1970.

In base al suddetto articolo, in caso di scioglimento del matrimonio, il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno di mantenimento, dopo aver messo in mora il coniuge obbligato e inadempiente, “può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente”.

Inoltre, sempre ai sensi del suddetto articolo 8 (comma 4) “ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6″.

Sulla pensione possono, infine, gravare trattenute derivanti dall’applicazione dell’articolo 156, comma 6, c.c. Secondo tale articolo, in caso di separazione dei coniugi e di inadempienza all’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento dovuto, il giudice, su richiesta dell’avente diritto, può “ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”.

Oneri da riscatto ai fini pensionistici

Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo, come unico trattamento pensionistico, non sono applicabili le discipline previste nelle diverse gestioni previdenziali relativamente alle di modalità di versamento degli oneri da riscatto. Pertanto, in mancanza di una espressa previsione normativa, gli oneri per riscatti devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.

Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo dell’onere effettivamente versato.

Messaggio Inps

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri