Pensioni: come controllare il conto previdenziale. Accedi al sito INPS prima del 31 dicembre 2018

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Sul sito INPS è possibile visualizzare tutti i contributi effettuati all’INPS in favore del lavoratore.

Grazie all’ Estratto conto contributivo i lavoratori possono verificare la regolarità dei contributi versati autonomamente o dai propri datori di lavoro per segnalare eventuali discordanze all’INPS.

Prescrizione contributi

Ricordiamo che

l’Inps, con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017, ha fornito apposite indicazioni in merito alla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche

I dipendenti hanno tempo fino al 31 dicembre 2018 per verificare se il proprio “estratto conto INPS/INPDAP” sia aggiornato con tutti i contributi previdenziali versati. La nuova data deriva dalla circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017, che ha prorogato i termini inizialmente fissati al 31 dicembre 2017.

Accedere al sito INPS

Utilizzare le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o identità SPID), quindi “Area prestazioni e servizi/Fascicolo previdenziale del cittadino/Posizione assicurativa/Estratto conto”.

Qualora da tale estratto risultino contributi mancanti o retribuzioni errate, precedenti al 2012, l’interessato dovrà attivare la richiesta di VARIAZIONE e INTEGRAZIONE della posizione ASSICURATIVA, al fine di inserire i periodi mancanti ed evitare il rischio di perderli per sempre.

E’ necessario utilizzare la funzionalità “richieste di variazione alla posizione assicurativa – RVPA”.

Il dipendente in possesso del PIN può telefonare al n. 803164 (Contact center multicanale INPS).

Se mancano contributi

Possono essere recuperati (ma per questo è importante controllare prima del 31 dicembre 2018), con il versamento da parte dell’ente datore di lavoro.

Molti lavoratori, accedendo all’estratto previdenziale, hanno accertato che effettivamente mancano alcuni contributi.

I contributi non vengono comunque persi

La circolare del 15 novembre 2017 è esplicita: “anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi,
tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (“Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…”)”

Anche se è vero che i contributi non verranno persi, la modalità del trattamento tra le due Amministrazioni non è ancora rodata.

Consultazione estratto conto contributivo/previdenziale

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