Pensioni anticipate: riduzione percentuale per i soggetti con meno di 62 anni

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A decorrere dal 1 gennaio 2012 come previsto dall’articolo 24, comma 10 del dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, per colore che accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore ai 62 anni, si applica una riduzione dell’assegno pensionistico di un punto percentuale per ogni anno di anticipo per i primi due anni e di 2 punti percentuali per gli anni di anticipo ulteriore.

A decorrere dal 1 gennaio 2012 come previsto dall’articolo 24, comma 10 del dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, per colore che accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore ai 62 anni, si applica una riduzione dell’assegno pensionistico di un punto percentuale per ogni anno di anticipo per i primi due anni e di 2 punti percentuali per gli anni di anticipo ulteriore.

Con l’articolo 6, comma 2 quarter, del dl 216 del 29 dicembre 2011, si stabilisce, invece, che le riduzioni percentuali non si applicano soltanto per coloro che maturano il requisito di anzianità contributiva per accedere alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, ma solo quando l’anzianità contributiva in oggetto derivi interamente da prestazione effettiva di lavoro.




Con l’articolo 1, comma 113 della legge 190/2014 si stabilisce, infine, che per quanto riguarda i trattamenti pensionistici a decorrere dal 1 gennaio 2015 le riduzioni percentuali dell’assegno pensionistico non si applicano a tutti coloro che maturano i requisiti di accesso alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, senza che i contributi derivino obbligatoriamente da effettiva prestazione di lavoro.

La stessa legge 190/2014 stabilisce anche che le pensioni anticipate nel regime misto a decorrere dal 1 gennaio 2015,  e soltanto per coloro che matureranno l’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione sarà successiva a questa data.

Per le pensioni anticipate che, invece, hanno avuto decorrenza in una data precedente al 1 gennaio 2015 le penalità saranno applicate così come previsto dall’articolo 6, comma 2 quarter del dl 216/2011, quindi in questi casi l’anzianità contributiva richiesta è quella interamente derivante da effettive prestazioni di lavoro.

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