Pensioni, adeguamenti non superiori a tre mesi: da quando? Lavoratori esclusi aumento requisiti dal 1° gennaio 2019
La legge di Bilancio, come riferito, presenta delle novità in materia di pensioni, tra le quali quelle relative all’adeguamento dell’età anagrafica all’aspettativa di vita ai fini dell’accesso al pensionamento.
ACCESSO ALLA PENSIONE DAL 1° GENNAIO 2019
Viene confermato l’aumento di 5 mesi dell’aspettativa di vita dal 1° gennaio 2019, con le conseguenze di seguito riportate sui requisiti necessari per accedere alla pensione sia di vecchiaia che anticipata.
Pensione di vecchiaia: 67 anni per uomini e donne.
Pensione anticipata: 42 anni e 3 mesi di contribuzione per le donne; 43 anni e 3 mesi per gli uomini.
CATEGORIE ESCLUSE DALL’INCREMENTO DEI REQUISITI
Sono escluse dagli incrementi suddetti le seguenti categorie di lavoratori:
- addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, che possano vantare una contribuzione minima di almeno 30 anni (vedi D.lgs. n. 67/11);
- dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti le professioni di cui all’Allegato B (alla legge di bilancio) e che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Tra questi i docenti dell’infanzia.
Le suddette categorie di lavoratori, dunque, anche dal 1° gennaio 2019, potranno andare in pensione con i requisiti attualmente previsti:
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini (per la pensione anticipata)
- 41 anni e 10 mesi per le donne (per la pensione anticipata)
- 66 anni e 7 mesi per uomini e donna (per la pensione di vecchiaia)
ADEGUAMENTI SUCCESSIVI
Gli adeguamenti successivi (a quello sopra riportato) alla speranza di vita non potranno essere superiori a 3 mesi (diversamente da quello previsto dal 1° gennaio 2019).
Nel caso in cui l’aspettativa registri aumenti superiori ai 3 mesi, quelli eccedenti saranno recuperati nel biennio successivo.
Non si effettua, invece, alcun adeguamento nei casi di decremento della speranza di vita, con eventuale recupero nei bienni successivi. In tal caso, quindi, si procederà ad una diminuzione dei requisiti sulla base del decremento precedente da sottrarre all’incremento previsto.