Pensioni 2014. Quali penalizzazioni per chi anticipa?

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red – Giorno 7 febbraio si concluderanno le operazioni per la richiesta della cessazione dal servizio. In attesa dell’apertura delle funzioni su "Istanze online" per presentare istanza, continuiamo la nostra analisi del decreto.

red – Giorno 7 febbraio si concluderanno le operazioni per la richiesta della cessazione dal servizio. In attesa dell’apertura delle funzioni su "Istanze online" per presentare istanza, continuiamo la nostra analisi del decreto.

Un punto della nostra guida da approfondire riguarda la pensione anticipata e la normativa sulle penalizzazioni, alla luce, anche, delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità.

Ricordiamo che è possibile anticipare la pensione per il:

  • Personale femminile con un’anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi entro il 31 dicembre 2014.
  • Personale maschile con un’anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi entro il 31 dicembre 2014.

Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni
Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).

Inoltre, ricordiamo che  l’art. 4, comma 2- quater, della legge n. 14/2012, ha stabilito che la penalizzazione non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, i periodi riscattati per omissione contributiva, l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia.

Norma che va integrata con l’articolo 4-bis, comma 1, della legge 125/2013, che include anche "la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".

Infine, nella legge di stabilità, sono stati inclusi nell’elenco anche i permessi contemplati dalla legge 104. Si tratta della n. 147, articolo 1, comma 493:  "All’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

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