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Pensione RITA: anticipo di 5 o 10 anni dall’età pensionistica, convenienza

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Pensione RITA

Pensione anticipata RITA dai 5 ai 10 anni prima dall’uscita dal lavoro, qual è il calcolo e la convenienza, tutte le informazioni.

  1. Buongiorno sono insegnante di scuola primaria ho 57 anni e un anzianità di 36 anni a quali soluzioni di pensionamento posso accedere? Potete spiegarmi bene la procedura e la parte economica (costi – importo della pensione che dovrei percepire usufruendo di “rita”? E quando dovrebbe essermi ricalcolato l’importo della pensione definitiva? Che fine fanno il tfr e gli importi del fondo Espero? Nel ringraziarvi anticipatamente porgo distinti saluti
  2. Buongiorno, sono docente di Scuola secondaria di II grado, ho maturato 30 anni di contribuzione calcolati presso l’ATP e ho 56 anni compiuti lo scorso luglio. Aderisco al fondo Espero dal 2008 e gradirei sapere se è possibile e conveniente accedere al pensionamento con lo strumento RITA o comprendere , in alternativa, quando potrò accedere al pensionamento. Grazie.  Cordiali saluti

 

Analizziamo la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, calcolo e convenienza. Valutando anche la proroga Opzione donna che sarà inserita nella legge di Bilancio 2019, come possibile alternativa.

Pensione RITA, anticipo di 5 e 10 anni

La RITA consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo, in un arco temporale che va dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza, della durata
massima compresa tra i 5 e i 10 anni.

Per sapere le condizioni del Fondo Espero e come fare la domanda, consigliamo di leggere: Pensione anticipata RITA uscita 5 anni prima con il Fondo Espero

Pensione RITA: Calcolo e convenienza

L’importo della RITA (Parziale e Totale) è calcolato sul totale dei versamenti – comprese le quote del TFR, al netto di eventuali somme già erogate a qualsiasi titolo (ad esempio, precedenti anticipazioni, riscatti) – accreditati sino al momento della richiesta, tenuto conto del risultato di gestione desunto dalla contabilità del Fondo:

  • alla data dell’ultima rilevazione annuale precedente quella di verifica della sussistenza delle condizioni di esercizio della facoltà, per gli investimenti assicurativi;
  • il piano di erogazione verrà ricalcolato all’inizio di ogni anno successivo, a seguito del consolidamento della rivalutazione annuale. Se l’erogazione si esaurisce nell’arco di un unico anno solare, il conguaglio relativo alla contabilizzazione dei rendimenti pro rata maturati verrà effettuato  sull’ultima rata;
  • alla data di ultima valorizzazione della quota, per gli investimenti finanziari; le singole rate lorde da erogare verranno ricalcolate di volta in volta per tener conto dell’incremento (o dell’eventuale diminuzione) del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Individuato l’ammontare della posizione destinato alla RITA, lo stesso verrà frazionato per il periodo di erogazione previsto, pari ai mesi intercorrenti dalla decorrenza della prestazione la maturazione dei requisiti pensionistici.

Una volta determinato l’importo della rata, le somme da erogare sono imputate ai fini della determinazione del relativo imponibile calcolato secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

Regime fiscale

La parte imponibile della RITA, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Alternativa Proroga Opzione donna

I nuovi requisiti sono ancora un’incognita, secondo le ultime indiscrezioni, si parla di una proroga Opzione donna con il raggiungimento dei requisiti contributi e anagrafici fino al 31 dicembre 2019. Se la misura verrà accettata, aumenterà la platea degli aventi diritto, includendo anche le lavoratrici nate nel 1961-1962.

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