Pensione Quota 100 e Opzione donna, è già possibile fare domanda
L’Inps ha pubblicato il messaggio con tutte le modalità per poter fare domanda di Quota 100 e Opzione donna, le ultime novità.
L’Inps con il messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019, ha rilasciato le modalità per aderire alla pensione Quota 100, Opzione donna e pensione anticipata. La domanda già può essere inoltrata. È possibile leggere qui il Messaggio numero 395 del 29-01-2019
Analizziamo i quesiti dei nostri lettori su Quota 100 e Opzione donna
Opzione donna per le nate del 1959
Buon pomeriggio, sono nata il 24/7/1959 ho contributi versati per un totale di 1987 settimane 38 anni tutt’ora ancora dipendente, chiedo con la presente se rientro nella categoria di poter andare in pensione con OPZIONE DONNA e quando ci posso andare. Grazie infinite della vostra sollecita risposta.
Lei ha i requisiti per poter accedere, come sopra specificato la domanda già può essere inoltrata. In riferimento a quando prenderà l’assegno pensionistico con finestra mobile di 12 mesi, che comporta lo slittamento nella percezione dell’assegno dell’assegno pensionistico, per le autonome la finestra è di 18 mesi. Per maggiori informazioni consigliamo di leggere: Pensione Opzione donna o Quota 100, cosa conviene?
Pensione quota 100
Sono una docente di scuola secondaria superiore. A maggio compirò 63 anni e al 31/12/2019 avrò come servizio 37 anni e 11 mesi. Vi chiedo:posso presentare domanda di pensione Quota 100? Grazie per la risposta e Buon lavoro.
La pensione quota 100 è sperimentale e ha la validità di 3 anni dal 2019 al 2021. Nel decreto pensioni approvato e pubblicato in G.U., che in riferimento all’articolo 15 comma 4 e “per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
L’articolo 59, comma 9, della legge 449 del 27/12/97 prevede che: “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.”
Lei comunque, al 31 dicembre 2019 non ha maturato il requisito contributivo di 38 anni. Quindi, dovrà fare domanda l’anno successivo.
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