Pensione Quota 100 e divieto di cumulo, anche per il socio accomandante
Pensione Quota 100 e divieto di cumulo lavorativo, ci si chiede se vale anche per il socio accomandante, analizziamo cosa prevede il D.L. 4/2019.
Buongiorno, se possibile, avrei necessità di questa informazione:
All’ Inps non hanno saputo dirmi: per la richiesta PENSIONE QUOTA 100
sappiamo che non si può rimanere socio accomandatario (amministratore) ma si può rimanere socio accomandante? Grazie e cordiali saluti
Il divieto di cumulo lavorativo nella Quota 100
Il D.L. n. 4/2019 all’articolo 14 punto 3 recita: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendenti o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Chi sono i soci accomandanti?
I soci accomandanti non possono prendere decisioni sull’amministrazione della società, ma partecipano alla divisione degli utili. Quindi, a mio avviso, anche la figura del socio accomandante è soggetta al divieto di cumulo lavorativo, gli accomandanti anche se non hanno potere sull’attività aziendale partecipano alla ripartizione degli utili o delle perdite.
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