Pensione dirigenti: entro il 28 febbraio va presentata al domanda

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I dirigenti scolastici dovranno presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio, ma possono percorrere anche un’altra strada.

Entro il 28 febbraio i dirigenti scolastici dovranno prendere una decisione sulla volontà di presentare la domanda di cessazione dal servizio per accedere alla pensione a partire dal 1 settembre 2017.

La decisione del dirigente scolastico non peserà soltanto sulla propria carriera e sul proprio futuro ma anche su quello di docenti e personale ATA degli istituti che dirigono.




Le decisioni cui i dirigenti scolastici sono chiamati sono essenzialmente 2: da una parte la volontà di cessare dal servizio con effetto dal 1 settembre 2017, la seconda, invece, riguarda all’esercizio della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro di docenti e personale ATA.

Per la cessazione dal servizio, a differenza dei docenti e del personale ATA, i dirigenti scolastici possono percorrere due strade: dimissioni volontarie e recesso senza preavviso.

Dimissioni volontarie del dirigente

Il dirigente scolastico che decide di ricorrere alle dimissioni volontarie presenterà domanda di cessazione dal servizio entro il prossimo 28 febbraio utilizzando la procedura online Polis “istanze online” se in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione che devono, inderogabilmente essere maturati entro il 31 dicembre 2017:

66 e 7 mesi  con almeno 20 anni di contributi versati per la pensione di vecchiaia

42 anni e 10 mesi di contributi versati per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne per accedere alla pensione anticipata

Recesso dirigente scolastico

Come abbiamo anticipato il dirigente scolastico può scegliere anche la strada del recesso. In questo caso i requisiti richiesti per il pensionamento, però, devono essere posseduto al momento dell’atto di cessazione dal servizio, cessazione che può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno scolastico con decorrenza della pensione il primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Con il recesso il dirigente non subirà alcuna penalizzazione sulla pensione osservando i termini indicati nell’articolo 32 del contratto: 2 mesi di prima della data richiesta se può far valere un’anzianità di servizio di almeno 2 anni e ulteriori 15 giorni per ogni anno successivo di anzianità fino ad un massimo di 4 mesi.

In assenze del preavviso, invece, dovrà corrispondere un’indennità pari alla propria retribuzioni per il periodo di mancato preavviso.

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