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Pensione di ufficio: quando è d’obbligo a 65 anni?

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COllocamento a riposo d’ufficio obbligatorio se si compiono gli anni entro il 31 agosto e si ha diritto alla pensione anticipata, a domanda se si compiono gli anni dopo il 1 settembre.

Ho letto il vostro articolo sulla nota 8193 del Miur 27-02-2019 , pensione d ufficio con  65 anni, ma non capisco se compiendo gli anni a maggio corrente anno, e i contributi 42 anni e 10 mesi entro dicembre 2019, ho maturato il requisito? Grazie

Nella circolare si specifica quanto segue: “A seguito di quesiti pervenuti si ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni, condivise con l’INPS.

La circolare n. 50647 del 16 novembre 2018 ha previsto che, laddove l’amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

Per effetto delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 per il collocamento a riposo d’ufficio al compimento del limite ordinamentale di 65 anni di età si dovrà avere riguardo ai nuovi requisiti contributivi stabiliti dall’art. 15 del decreto legge n. 4/2019 (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).”.

Per coloro che compiono i 65 entro il 31 agosto e i requisiti contributivi entro il 31 dicembre il collocamento a riposo d’ufficio è obbligatorio.

Poichè  il decreto prevede che per il personale della scuola ed AFAM rimangono in vigore le disposizioni dell’art. 59, comma 9 della legge n. 449/1997, che così recita: “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.”.

Se invece, avesse compiuto i 65 anni tra settembre e dicembre il collocamento a riposo sarebbe stato a domanda, come si specifica nella NOTA MIUR 16.11.2018, PROT. N. 50647, “Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2019 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.”

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