Pensione Ape Sociale con cumulo contributivo gratuito
Pensione Ape Sociale prorogata per l’anno 2019, previsto il cumulo contributivo gratuito per coprire periodi non coincidenti.
Sono un ITP precario, attualmente in servizio su cattedra di sostegno senza titolo. Da 5 anni sono in servizio presso scuole pubbliche con contratti a termine. Ho 64 anni e circa 37 anni di contributi di cui una trentina contribuiti Cassa Geometri. In caso di una mancata conferma di un nuovo contratto scuola per a.s. 2019/2020, stando in Naspi posso aderire all’Ape Social con il “cumulo”?
Cumulo contributivo gratuito per Ape Sociale
Il cumulo contributivo gratuito può essere utilizzato anche per raggiungere il requisito contributivo richiesto per l’Ape Sociale. Il calcolo del requisito comprende tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso varie gestioni previdenziali Inps, gestione separata e anche casse professionali.
È possibile fruire del cumulo contributivo per sommare versamenti per periodi non coincidenti effettuati in diverse gestioni previdenziali.
Proroga Ape Sociale per il 2019
Il decreto sulla riforma pensione, oltre alla quota 100, prevede anche la proroga dell’Ape sociale per l’anno 2019, precisamente il decreto all’articolo 18 – Ape Sociale, riporta: All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti parole: “31 dicembre 2019”.
Requisiti per i disoccupati
I requisiti richiesti per poter accedere all’Ape Sociale per chi è in stato di disoccupazione sono: 63 anni di età e 30 anni di contributi, inoltre devono essere: “disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 “. (Fonte Inps)
Per la domanda di pensionamento comparto scuola, consigliamo di leggere: Pensione quota 100, dipendenti pubblici pensionati dal 1° agosto. Personale scuola dal 1° settembre
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