Pensione anticipata scuola: domanda entro domani e poi attesa di 7 mesi

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Per i lavoratori del comparto scuola che entro il 31 dicembre 2018 raggiungeranno i requisiti per accedere alla pensione anticipata (ovvero 41 anni e 10 per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) c’è tempo fino a domani per presentare domanda di cessazione dal servizio per essere collocato a riposo il 1 settembre 2018.

La domanda di dimissioni, così come specificato nel decreto ministeriale 919 dello scorso 23 novembre, va presentata entro il 20 dicembre esclusivamente utilizzando la modalità telematica sulla piattaforma istanze online del sito Polis.

Per essere sicuri della sussistenza dei requisiti di accesso alla pensione anticipata si dovranno attendere circa 2 mesi, sia per coloro che hanno presentato la domanda di dimissioni volontarie sia per coloro che saranno collocati a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.



L’accertamento, infatti, a partire da quest’anno sarà effettuato dalle sedi Inps territoriali entro le tempistiche che MIUR e Inps comunicheranno quanto prima.

Dalla data di domanda di cessazione dal servizio, da quest’anno, si prospettano tempistiche più lunghe per l’accesso alla pensione: si parla, infatti,  di 6/7 mesi prima di sapere quanto sarà l’ammontare del trattamento pensionistico.

Per il personale della scuola oltre al riposo per raggiunti limiti di età e per dimissioni volontarie, c’è anche un altro caso in cui a decorrere dal 1 settembre 2018 cessa il servizio non per volontà del dipendente stesso ma per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro o per collocamento a riposo di ufficio.

La risoluzione unilaterale, con un preavviso di 6 mesi, così come riporta ItaliaOggi a pagina 39 nell’articolo “Tempi più lunghi per le pensioni” di Nicola Mondelli del 19 dicembre,è prevista nei confronti dei dipendenti che pur in possesso dei requisiti contributivi richiesti per la pensione anticipata non possiede quelli anagrafici e non ha presentato, quindi, la domanda di cessazione dal servizio entro il 20 dicembre 2017 per far decorrere la pensione dal 1 settembre 2018. Tale decisione, pur essendo facoltativa deve essere anche motivata da esigenze organizzate della scuola. Se il dirigente non si avvale di questa facoltà il dipendente dovrà essere collocato a riposo al compimento dei 65 anni di età se ha raggiunto i requisiti contributi di accesso alla pensione anticipata così come previsto dall’articolo 2 , comma 5 del DL numero 101 del 2013.

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