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Pensione anticipata scuola: con o senza la finestra di 3 mesi?

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Pensione anticipata nel comparto scuola: come si applicherà il blocco dell’aumento dell’età pensionabile e come funzioneranno le finestre trimestrali dal raggiungimento dei requisiti?

Al 31/12/2019 ho 42 anni, 10 mesi e 16 giorni di servizio, non riesco a capire la finestra di 3 mesi.
Il sindacato da una interpretazione abbastanza strana, posso andare in pensione senza percepire 3 mensilita’,
la scuola mi dice che non posso andare in pensione perche’ dovrei avere al 31/12/2019 43 anni ed 1 mese di anzianita’.
In tutta questa confusione, chi ha ragione?
Io posso risponderle con quello che prevede il decreto pensioni, ovvero che per accedere alla pensione anticipata anche nel 2019 basteranno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, visto che è stato bloccato l’aumento dell’età pensionabile di 5 mesi per chi accede alla pensione anticipata e alla quota 41.
Il decreto, però, ha introdotto la novità della finestra di 3 mesi: una volta raggiunti i requisiti per la decorrenza della pensione bisogna attendere 3 mesi.

Pensione anticipata nel comparto scuola

Va precisato che per i lavoratori della scuola il decreto prevede la possibilità di andare in pensione dal 1 settembre 2019 con gli stessi requisiti dello scorso anno, da conseguire entro il 31/12/2019, per uscire con 42 anni e 10 mesi (41/10 le donne). Sarà necessaria una circolare del MIUR, che riapra i termini per le domande di pensionamento anticipato e per quelle con quota 100.

La finestra dei 3 mesi nel comparto scuola non dovrebbe essere applicata poichè i dipendenti della scuola hanno una sola finestra di uscita annua e applicare i 3 mesi di attesa dal raggiungimento dei requisiti sembra poco probabile visto che dal decreto è prevista la possibilità di pensionarsi al 1 settembre anche per chi raggiunge i requisiti tra il 1 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.

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