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Pensione anticipata: blocco dei cinque mesi età pensionabile con finestra di 3 mesi

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Età pensionabile

Pensione anticipata con nuovi requisiti dal 2019 e finestra di uscita fissata a tre mesi, le novità contenute nella bozza di decreto.

Salve, quale insegnante potenzialmente interessato dal provvedimento in oggetto, sono stato in un CAF per sapere come muovermi nel caso che il blocco dei cinque mesi previsti in più nel 2019 sia posto effettivamente nel decreto di prossima uscita, e mi è stata ventilata la possibilità che tale misura riguardi solo il settore privato. Che ne pensate? Grazie mille

La bozza del decreto riforma pensioni prevede il blocco retroattivo dell’adeguamento alla speranza di vita per la pensione anticipata. Domani previsto l’appuntamento per l’approvazione dell’art. 15 del decreto-legge, che torna indietro al 31 dicembre 208, cristallizzando dal 1° gennaio 2019 i requisiti contributivi richiesti per la pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica. I requisiti anche per il 2019 saranno 42 e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne.

Novità estesa alla Quota 41

La novità consiste nel fermare definitivamente gli adeguamenti, anche oltre il biennio 2019 -2020. Lo stop dell’adeguamento è esteso anche ai lavoratori precoci Quota 41, che possono accedere alla pensione anticipata quota 41 con 41 anni di contributi, che hanno almeno un anno di contributi versati prima del compimento del 19° anni di età, e che si trovano nelle categorie di tutela (caregiver, disoccupati, invalidi e mansioni gravose o usuranti), a prescindere dall’età anagrafica.

Pensione anticipata e finestre mobili

Tornano le finestre mobili trimestrali già previste per la quota 100. Questo comporta che chi matura i requisiti per la pensione anticipata con i requisiti cristallizzati, non potrà percepire l’assegno pensionistico il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti, ma dovrà attendere tre mesi. La bozza del decreto non prevede distinzioni tra dipendenti pubblici e privati, a differenza di quanto è previsto nella quota 100. Pertanto, anche i dipendenti del pubblico impiego, dovranno attendere tre mesi e non sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Questo discorso non vale per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, in quanto non è coinvolto nel meccanismo dello slittamento, quindi mantiene la disciplina precedente.

Età pensionabile

Il blocco dei 5 mesi per adeguamento della speranza di vita, tuttavia, non si estende al requisito anagrafico (art. 24, co.11 del Dl 201/2011), che consente ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di andare in pensione anticipata con 63 anni e 7 mesi e un requisito contributivo minimo di 20 anni effettivi, a condizione che l’assegno pensionistico risulti non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale. Per questa categoria di lavoratori, resterebbe confermato l’adeguamento all’aspettativa di vita, quindi dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico si maturerà a 64 anni senza applicazione di finestre mobili.

Conclusioni

La pensione anticipata non fa differenze fra dipendenti pubblici e privati, come sopra evidenziato, questa misura anche sulle finestre in uscita, diversamente dalla quota 100, unifica l’attesa a tre mesi per tutti i lavoratori.

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