Pensionamenti nelle istituzioni scolastiche ed educative: tacciono i Ministeri e intervengono gli uffici periferici

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comunicato ANQUAP – Come noto il sistema previdenziale italiano ha subito radicali cambiamenti per effetto di una pluralità di Leggi approvate nel corso del 2011: Legge 111 del 15.07.2011 (Governo Berlusconi ), Legge 148 del 14.09.2011 ( Governo Berlusconi ) e Legge 214 del 22.12.2011 ( Governo Monti ). I cambiamenti hanno riguardato sia il sistema pensionistico che quello dei trattamenti di fine servizio ( TFS ) e di fine rapporto ( TFR ).

comunicato ANQUAP – Come noto il sistema previdenziale italiano ha subito radicali cambiamenti per effetto di una pluralità di Leggi approvate nel corso del 2011: Legge 111 del 15.07.2011 (Governo Berlusconi ), Legge 148 del 14.09.2011 ( Governo Berlusconi ) e Legge 214 del 22.12.2011 ( Governo Monti ). I cambiamenti hanno riguardato sia il sistema pensionistico che quello dei trattamenti di fine servizio ( TFS ) e di fine rapporto ( TFR ).

Il sovrapporsi degli interventi legislativi e la complessa e delicata attuazione degli stessi che coinvolgono diritti sostanziali delle persone e della loro attività lavorativa – con specifico riferimento ai requisiti maturati sul piano dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva alla data del 31.12.2011 – impone una puntuale direttiva dei competenti Ministeri ed in particolare del MIUR per le peculiari caratteristiche che riguardano il personale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative vincolato al calendario scolastico ( cessazioni obbligate al 1° settembre di ogni anno ).
Purtroppo a tutt’oggi questa direttiva non è stata emanata e alcuni Uffici Scolastici Regionali ( Sicilia e Campania per quanto a nostra conoscenza ) sono intervenuti direttamente sui pensionamenti d’ufficio dei Dirigenti Scolastici ed hanno invitato i Dirigenti delle Scuole a comportarsi nello stesso modo per quanto riguarda il personale Docente e ATA.

In buona sostanza questi Uffici periferici collocano in pensione d’ufficio coloro che hanno maturato i 65 anni di età entro il 31.12.2011 ( tutti i nati nel 1946 ) e quanti sono in possesso di 40 anni di contribuzione sempre al 31.12.2011. Per chi ha raggiunto i 40 anni di contribuzione procedono ed invitano a procedere con atto unilaterale di preavviso entro il 29.02.2012.

Singolarmente in Campania l’USR colloca in pensione anche i Dirigenti nati nel 1947 che al 31.12.2011 non hanno compiuto i 65 anni di età, senza spiegarne la ragione È impensabile che l’attuazione di una Legge dello Stato non avvenga nello stesso modo su tutto il territorio nazionale. Non è accettabile che si lasci alla libera interpretazione ( spesso discutibile e non adeguatamente motivata ) dei rappresentanti di Uffici periferici l’applicazione complessa di norme aventi valore ed effetti generali. Anche nei casi dove si possono assumere decisioni discrezionali legate a valutazioni e condizioni territoriali differenti ( vedi il caso dei trattenimenti in servizio ) queste decisioni, che incidono sull’intero sistema, debbono avvenire nell’ambito di indirizzi assunti a livello nazionale.

In queste condizioni è giunto il momento che i competenti Ministeri assumano le loro decisioni e le rendano urgentemente pubbliche. È indispensabile, comunque, che lo faccia il MIUR, anche per evitare atti illegittimi dei Direttori Regionali e dei Dirigenti Scolastici; atti che potrebbero aprire non pochi contenziosi.

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