Patto educativo alla primaria: inadeguate le espulsioni, si cominci a ragionare su attività a favore della comunità

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La Legge 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica è stata pubblicata sulla GU n.195 del 21.08.2019 ed è entrata in vigore il 05/09/2019.

L’Art. 2 di detto provvedimento dispone che: “1. Ai fini di cui all’articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, …”.

Come ha precisato anche il CSPI nel suo parere dell’11/09/2019 con riferimento allo schema di decreto istitutivo della sperimentazione nazionale per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, quindi, indiscutibilmente la legge è entrata in vigore il 5 settembre dell’anno in corso, già iniziato, ma tale insegnamento “decorrerà a partire dal prossimo anno scolastico (2020/21) circostanza peraltro riconosciuta nello schema di decreto in esame che istituisce una sperimentazione per il vigente anno scolastico 2019/20”.

Il parere negativo all’avvio della sperimentazione trova ragioni articolate, di legittimità e di merito, non certo solo collegate alle predette scadenze giuridiche.

Il CSPI ha dunque suggerito di utilizzare l’anno scolastico in corso tra l’altro per: “preparare studenti e genitori al significato del nuovo insegnamento, anche in previsione delle opportune ridefinizioni dei patti di corresponsabilità che devono essere estesi alla scuola primaria e revisionati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, come prevede l’art. 7 della legge n. 92 …”.

Recita infatti tale articolo: “1. Al fine di valorizzare l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati”.

Quindi l’integrazione ed estensione del patto alla primaria ha la funzione di rafforzare la collaborazione ed è finalizzata alla valorizzazione dell’educazione civica. Potremmo definirla come attività propedeutica all’insegnamento.

Ma se devono ritenersi già abrogati gli articoli da 412 a 414 del RD 1297/1928 con l’entrata in vigore del provvedimento (con la conseguente necessità di definire il procedimento disciplinare alla primaria), il differimento della decorrenza al prossimo anno scolastico posticipa anche l’estensione ed adeguamento del patto?

L’art. 7 non individua una scadenza entro la quale tale adempimento deve realizzarsi e quindi, in coerenza con quanto suggerito dal CSPI, è opportuno le scuole comincino sin d’ora a lavorare in maniera condivisa e serena per la migliore revisione del patto, secondo le aspettative della norma che neanche prevede sanzioni per eventuali ritardi, non avendo appunto indicato un termine.

Del resto l’art. 5 bis del dpr 249/98 stabilisce che la sottoscrizione del patto educativo avviene contestualmente all’iscrizione. Quindi si potrebbe pensare ad una sua revisione prima dell’inizio di quelle al prossimo anno scolastico.

Ma occorrerà lavorare ancor prima sui regolamenti interni, distinti dal patto che non regola né i comportamenti sanzionabili né il procedimento disciplinare, i quali dovranno essere calati in una realtà complessa come quella della scuola primaria dove gli alunni non sono imputabili, tenendo conto anche del contesto in cui dovranno essere applicati.

Sarà necessario riflettere sull’inadeguatezza ed inopportunità di “mezzi disciplinari” come la sospensione, l’esclusione dagli scrutini o dagli esami e persino l’espulsione, pur previsti dall’art. 412 del RD 1297/1928, e sulle garanzie di un procedimento nei confronti di minori che per legge (art. 85 c.p.) non hanno la capacità di intendere e volere.

Bisognerà piuttosto ragionare, in coerenza con il dpr 235/07, sulle sanzioni sostitutive ovvero sulle possibili ipotesi di conversione in attività in favore della comunità scolastica.

Potrebbe essere anche l’occasione per riflettere su quanto espresso dalla recente sentenza della Cassazione a SSUU (n. 20594/2019) che riconosce la possibilità agli alunni (ed ai loro genitori) di “partecipare al procedimento amministrativo” e quindi di “esercitare diritti procedimentali, al fine di influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse all’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche” all’indomani dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio (n. 6011/2019) che ha riconosciuto il diritto degli alunni a consumare il pasto da casa nei locali scolastici.

Perché il bilanciamento degli interessi non dovrebbe implicare banalmente il sacrificio della minoranza ma la ricerca di una soluzione che pur accordando la tutela ad un interesse comporti tuttavia meno limitazioni a quello in contrasto.

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