Passo indietro per gli inserimenti a pettine nelle Graduatorie ad esaurimento + Comunicato ANIEF

Di Lalla
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Lalla – In seguito all’entrata in vigore della legge n. 167 del 24.11.2009 alcuni USP precisano che essendo venuta meno l’efficacia delle pronunce cautelari del TAR del Lazio avverso il D.M. n. 42/2009 (inclusione a pettine anziché in coda nelle GaE per il biennio 2009/2011) essi non procederanno all’esecuzione della nota ministeriale del 5 ottobre 2009, che prevedeva l’inserimento dei ricorrenti a pettine, seppure con riserva.

Lalla – In seguito all’entrata in vigore della legge n. 167 del 24.11.2009 alcuni USP precisano che essendo venuta meno l’efficacia delle pronunce cautelari del TAR del Lazio avverso il D.M. n. 42/2009 (inclusione a pettine anziché in coda nelle GaE per il biennio 2009/2011) essi non procederanno all’esecuzione della nota ministeriale del 5 ottobre 2009, che prevedeva l’inserimento dei ricorrenti a pettine, seppure con riserva.

Gli USP ricordano che "Solo in occasione della compilazione delle graduatorie per il biennio 2011/2013 si tornerà alla precedente disciplina con possibilità quindi di richiedere una sola provincia, anche diversa da quella “di base” scelta per il biennio 2009/2011, con diritto al riconoscimento della posizione in graduatoria derivante dal punteggio maturato."

La nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto

La nota del CSa di Nuoro

Comunicato ANIEF

Scuola: graduatorie, soltanto i Giudici possono pronunciarsi in merito all’inserimento a pettine.

Con riferimento alla nota dell’USR Veneto, ove viene dichiarato che in conseguenza dell’entrata in vigore della legge 167/2009 (25.11.2009) è venuta meno l’efficacia delle pronunce cautelari del TAR Lazio che dispongono l’inserimento a pettine dei ricorrenti e che, pertanto, non bisogna dar loro esecuzione, e al decreto dell’USP di Nuoro, che annulla il D. G. n. 12333 del 10 novembre 2009 dello stesso ufficio scolastico provinciale con il quale erano state pubblicate le graduatorie ad esaurimento concernenti l’inserimento “a pettine” con riserva dei docenti ricorrenti al TAR Lazio adducendo a motivazione l’entrata in vigore della legge 167/2009 (25.11.2009), l’ANIEF sottolinea l’illegittimità di entrambe le comunicazioni. Infatti, un’ordinanza di ottemperanza emessa dai Giudici del Tribunale Amministrativo può essere annullata e/o ritirata soltanto dagli stessi e non dall’Amministrazione, la quale è tenuta ad eseguire quanto disposto dalle ordinanze del TAR.

L’ANIEF annuncia, inoltre, di aver già inviato ai dirigenti di entrambe le Amministrazioni periferiche sopra indicate formale comunicazione di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare l’opportunità di presentare denuncia a loro carico per omissione d’atti d’ufficio con riferimento alle ordinanze di esecuzione coattiva nn. 4581/09, 5140/09, 5141/09, 5142/09, 5143/09, 5144/09, 5145/09, 5146/09, 5147/09, 5148/09, 5149/09, 5150/09, 5177/09, 5178/09, 5193/09 e 5408/09.

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