Passaggio tra amministrazioni e assegno ad personam
Una interessante sentenza della Cassazione Civile Num. 10145 del 2018 afferma dei principi di diritto in merito ad una controversia sorta tra un dipendente del Ministero dell’Istruzione, transitato nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri,che chiedeva di mantenere, nell’assegno ad personam, l’importo della retribuzione professionale docenti.
In primo luogo i giudici ricordano che le questioni di diritto che vengono in rilievo sono state più volte sottoposte all’esame di questa Corte ( cfr. fra le tante Cass. nn. 17773 e 169 del 2017; Cass. 9917, 10063, 12442 del 2016, Cass. da 24724, 24729, 24889, 24890, 24949, 25017, 25018, 25160, 25245, 25246 del 2014) che, a partire dalla sentenza n. 24724/2014,ha affermato, in estrema sintesi, che:
Questi i principi di diritto in materia:
a) il “passaggio diretto”, di cui all’art. 30 del d.lgs n. 165 del 2001, nella sua formulazione originaria, è riconducibile all’istituto civilistico della cessione del contratto, sicché detto passaggio è caratterizzato dalla conservazione dell’anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l’amministrazione di provenienza;
b) l’art. 16 della legge n. 246 del 2005 non ha natura di norma interpretativa per cui lo stesso, privo di efficacia retroattiva, non trova applicazione alle procedure di mobilità espletate antecedentemente alla sua entrata in vigore;
c) il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve essere determinato con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi erogati al prestatore di lavoro, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita;
d) secondo le previsioni del CCNL del comparto scuola la retribuzione professionale docenti costituisce un compenso fisso e continuativo, in quanto corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, e va quindi incluso nell’assegno personale, non potendo l’esclusione essere giustificata dal rilievo che il compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente;
e) in caso di passaggio di personale da un’amministrazione all’altra, il mantenimento del trattamento economico, collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento, opera nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento;
f) infatti, in assenza di diversa specifica indicazione normativa, il divieto di reformatio in peius giustifica la conservazione del trattamento più favorevole, attraverso l’attribuzione dell’assegno ad personam, solo sino a quando non subentri, per i dipendenti della amministrazione di destinazione (e quindi anche per quelli transitati alle dipendenze dell’ente a seguito della cessione) un miglioramento retributivo, del quale occorre tener conto nella quantificazione dell’assegno, poiché, altrimenti, il divario sarebbe privo di giustificazione;
g) non è applicabile alla fattispecie la regola della non riassorbibilità dell’assegno, contenuta nella L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, riferibile alla diversa ipotesi, ormai residuale, dei passaggi di carriera disciplinati dal d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3. Da ricordare, come previsto dall’articolo 1 comma 133 della 107 del 2015 “Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, puo’ transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell’amministrazione di destinazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione medesima e nel limite delle facolta’ assunzionali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ” Disposizione, però, che ad ossi pare continuare ad essere non operativa.