Passaggio personale Enti locali nei ruoli ATA, Cassazione: non ci può essere peggioramento posizione lavorativa

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La Corte di Cassazione si è espressa su un caso di trasferimento di un dipendente dagli Enti locali al personale ATA della scuola, ai sensi della legge 124/1999.

La Corte ha stabilito che il trasferimento non può comportare un peggioramento della posizione lavorativa del dipendente che, nel caso di specie, è passato dall’inquadramento nella categoria C3 a quello nella  categoria B, in qualità di assistente amministrativo.

La nuova posizione, si legge nella sentenza, non corrisponde né all’inquadramento di provenienza né alla professionalità delle mansioni precedenti.

La Corte d’Appello di Brescia aveva accolto il ricorso del dipendente. Alla sentenza della Corte si è poi appellato il Miur, il cui ricorso è stato appunto respinto dalla Core di Cassazione, che così ha scritto nella sentenza:

Con le richiamate pronunce che hanno ritenuto corretta la corrispondenza fra il profilo professionale C3 (istruttore amministrativo contabile), del Ccnl per il comparto enti locali ed il profilo C1 del Ccnl per il personale della scuola, si è osservato che in tema di personale degli enti locali trasferito nel ruolo del personale Ata (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello stato, l’articolo 8, secondo comma, della legge 3 maggio 1999, numero 124, come autenticamente interpretato dall’articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, numero 266, detta la regola di carattere generale della necessaria corrispondenza (o equivalenza) tra la posizione del dipendente nell’ente di provenienza e quella di destinazione nei ruoli del personale dell’amministrazione dello stato. Ne consegue che, allorché la qualifica e il profilo di provenienza non trovino in concreto corrispondenza nella tabella di equiparazione allegata al Dm 5 aprile 2001, occorre ricercare nella griglia delle qualifiche e dei profili del personale statale della scuola, quella qualifica e quel profilo che maggiormente si attaglino alla posizione di provenienza“.

Nella sentenza, infine, si cita quanto affermato dalla Corte d’Appello in merito al fatto della non corrispondenza tra profilo di provenienza e profilo di nuovo inquadramento; tale non corrispondenza è dimostrata dalla mancata applicazione dell’accordo sindacale dell’8 febbraio 2002 mai attuato, con il quale è stato istituito il profilo C 1 di coordinatore amministrativo, proprio per rimediare “all’incongruo inquadramento nell’area B   sia dei dipendenti inquadrati nell’ente locale nella categoria B sia di quelli inseriti nell’area C.

La Sentenza

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