Passaggio di ruolo sul sostegno: parte il vincolo quinquennale, sarà possibile mobilità solo sul sostegno
Il docente che ottiene passaggio di ruolo sul sostegno deve rispettare il vincolo quinquennale. Potrà partecipare alla mobilità solo per posti di sostegno
Una lettrice ci scrive:
“Per i passaggi di ruolo su sostegno (da sostegno scuola media a sostegno scuola superiore) il vincolo quinquennale riguarda anche il trasferimento? Cioè non si può chiedere trasferimento per 5 anni una
volta ottenuto il passaggio?”
Il docente immesso in ruolo sul sostegno o che ottiene il trasferimento da posto comune a sostegno deve rispettare il vincolo di permanenza triennale su questa tipologia di posto.
Computo del quinquennio
Il vincolo quinquennale decorre dall’anno scolastico di immissione in ruolo sul sostegno o dall’anno scolastico in cui si ottiene il trasferimento da posto comune a sostegno.
Nel computo del quinquennio si considera l’eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis.
Nel quinquennio, inoltre, si valuta anche l’anno scolastico in corso
Il computo del quinquennio ricomincia per il docente di sostegno che ottiene il passaggio di ruolo sempre sul sostegno, in quanto, come esplicitato nell’art.23 comma 11 del CCNI , “I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio”
Mobilità per il docente nel vincolo quinquennale
Il docente nel vincolo quinquennale sul sostegno può partecipare alla mobilità, ma solo per posti di sostegno.
Potrà quindi chiedere sia trasferimento che passaggio di ruolo, ma solo per posti di sostegno
Potrà partecipare alla mobilità per posto comune soltanto dopo aver superato i 5 anni di permanenza sul sostegno
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, se otterrà il passaggio di ruolo sul sostegno dalla Secondaria I grado alla Secondaria II grado, se non sarà sottoposta al vincolo triennale sulla scuola richiesta con preferenza analitica, potrà sicuramente chiedere trasferimento l’anno successivo ma solo sul sostegno.
Non potrà invece chiedere un altro passaggio di ruolo in quanto sarà in anno di prova nel nuovo grado di titolarità e dovrà superarlo prima di poter di nuovo partecipare alla mobilità professionale che potrà essere, comunque, solo sul sostegno, se non sarà superato il vincolo, con la consapevolezza che con il passaggio di ruolo il computo del quinquennio ricomincia di nuovo
Corsi
Docenti di sostegno neoassunti GPS: devono superare una prova finale. Il corso di formazione a soli 59 EURO
Prova orale concorso docenti secondaria 1° e 2° grado: come affrontarla in maniera efficace. III edizione, con esempi e UdA
Orizzonte Scuola PLUS
OrizzonteScuola PLUS si potenzia, nasce “Gestire la scuola”: uno strumento più ampio per Dirigenti, staff, segreterie e DSGA
La dirigenza scolastica. Anno 4 n°1: Il nuovo CCNL commentato, con approfondimenti normativi, tabelle esplicative e novità rispetto ai precedenti contratti
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.