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Passaggio di ruolo ottenuto: per presentare di nuovo domanda bisogna superare l’anno di prova

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Il docente che ottiene passaggio di ruolo deve superare l’anno di prova per poter chiedere di nuovo lo stesso movimento

Una lettrice ci scrive:

È  possibile chiedere il trasferimento su un’altra ordine di scuola è  ottenuto  l’anno successivo si chiede di voler ritornare di nuovo nell’ordine di scuola precedente: non è necessario rimanere 5 anni in un ordine di scuola

Il movimento di cui parla la nostra lettrice non è un trasferimento, ma un passaggio di ruolo in quanto interessa un ordine di istruzione differente da quello di titolarità

Passaggio di ruolo: chi lo ottiene deve svolgere l’anno di prova

In seguito al passaggio di ruolo il docente è tenuto a svolgere l’anno di prova e formazione nella sua interezza.

In base all’art.2 del DM 850/2015, infatti, sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova le seguenti categorie di docenti:

  1. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo
  2. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  3. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Non devono svolgere l’anno di prova coloro che lo hanno già superato per lo stesso grado

Non sono tenuti allo svolgimento dell’anno di prova i docenti che ottengono il passaggio di ruolo in un ordine o grado di istruzione nel quale sono già stati titolari e dove lo hanno già svolto e superato, in quanto il periodo di prova si sostiene una sola volta per ogni ordine di scuola.

Questa disposizione è stata confermata esplicitamente nella nota ministeriale n.39533 del 4/09/2019, dove, nel paragrafo 3, tra coloro che non devono svolgere il periodo di prova sono inseriti anche i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e hanno già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado

Quali vincoli dopo passaggio di ruolo

Il docente che ottiene il passaggio di ruolo può essere sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola, se ha ottenuto il movimento in seguito a preferenza analitica sulla scuola o a preferenza sintetica nel comune di titolarità. In questo caso non potrà partecipare alla mobilità nel triennio successivo e non potrà, quindi, chiedere nessuna tipologia di movimento.

Non esiste il vincolo quinquennale in seguito a passaggio di ruolo, vincolo di cui parla la nostra lettrice che, in ogni caso, anche se non ha il vincolo triennale nella scuola, per poter chiedere di nuovo passaggio di ruolo dovrà prima superare l’anno di prova nel nuovo ordine di titolarità

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