Docente ottiene passaggio di ruolo nel comune di titolarità: quando si applica vincolo triennale
Il vincolo triennale si applica in seguito a mobilità volontaria su specifiche preferenze indicate nel contratto sulla mobilità. Vediamo quali movimenti e quali preferenze
Una lettrice ci scrive:
“Se ho ottenuto il passaggio di ruolo (da medie a superiori) nello stesso comune di titolarità ma con preferenza “comune” e non preferenza analitica di scuola, sono sottoposta al vincolo triennale?”
Il vincolo triennale si applica sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale se il docente è soddisfatto su specifiche tipologie di preferenze, come esplicitate nel CCNI.
Vincolo triennale: quali conseguenze
Il docente nel vincolo triennale è tenuto a rimanere nella scuola assegnata con la mobilità volontaria per tre anni, senza poter presentare domanda di trasferimento o di passaggio per il triennio successivo, in sintonia con quanto stabilisce l’art.2 comma 2 del CCNI.
Quando si applica il vincolo triennale
Il vincolo triennale non coinvolge tutti i docenti che hanno partecipato alla mobilità ottenendo il movimento richiesto, ma coinvolge solo i docenti soddisfatti su precise preferenze.
Il vincolo interessa, infatti, i docenti soddisfatti su una scuola richiesta con preferenza analitica sia per la mobilità territoriale che professionale.
Nel caso di trasferimento su altra tipologia di posto (da sostegno a posto comune e viceversa), passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, il vincolo triennale si applica anche con preferenza sintetica nel comune di titolarità.
Il riferimento normativo è sempre il succitato art.2 comma 2 dove si chiarisce quanto segue:
“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale […]”
Conclusioni
Nel caso indicato dalla nostra lettrice si applica, quindi, il vincolo triennale in quanto per il passaggio di ruolo questo vincolo temporale scatta sia con preferenza analitica su scuola che con preferenza sintetica nel comune di titolarità
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