Passaggio di ruolo: il movimento è su sede definitiva, non provvisoria
Il passaggio di ruolo viene disposto su una specifica scuola che sarà la sede di titolarità. Si tratta, quindi, di sede definitiva, non provvisoria
Una lettrice ci scrive:
“Sono docente di ruolo nella scuola dell’infanzia, vorrei fare il passaggio di ruolo alla primaria per il mio stesso istituto: nel caso lo ottenessi, dopo l’ anno di prova rimango nella stessa scuola o sono costretta a fare il trasferimento per ottenere la sede di titolarità?”
La mobilità per il prossimo anno scolastico sarà disposta solo su scuola specifica, non essendo più possibile esprimere preferenze per gli ambiti territoriali e, conseguentemente, non saranno più disposti gli incarichi triennali da parte dei Dirigenti scolastici
Tali disposizioni sono valide sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale, i cui movimenti sono sempre disposti su sede definitiva
Passaggio di ruolo
Il passaggio di ruolo è esclusivamente volontario e potrà essere disposto solo in presenza di cattedra disponibile in una delle scuole richieste dal docente sia mediante preferenza analitica che mediante preferenza sintetica sul distretto o sul comune in cui la scuola è ubicata
La scuola assegnata in seguito al passaggio è, quindi, la sede definitiva nella quale il docente acquisisce la titolarità
Sede definitiva, non provvisoria
La sede assegnata in seguito alla mobilità, sia territoriale che professionale, è sempre stata la sede definitiva di titolarità. La mobilità, infatti, non è mai stata disposta su sede provvisoria, che, invece, ha interessato i docenti neo-immessi in ruolo fino all’anno scolastico 2015/16.
I docenti neo immessi in ruolo fino al 2015/16 avevano una sede provvisoria e dovevano, quindi, inoltrare domanda di trasferimento l’anno successivo per ottenere una sede definitiva.
Dall’anno scolastico 2016/17, invece, l’immissione in ruolo è stata su sede definitiva e, quindi, i docenti coinvolti non erano più obbligati a presentare domanda di trasferimento l’anno successivo per l’assegnazione della sede definitiva
Passaggio di ruolo e vincolo temporale nella scuola
Il docente che ottiene passaggio di ruolo, sarà titolare nella scuola assegnata e non sarà obbligato a chiedere trasferimento l’anno successivo per ottenere la sede definitiva.
Se la scuola assegnata è stata richiesta dal docente con preferenza analitica, questo determina per lui un vincolo di permanenza triennale nella scuola e non potrà partecipare alla mobilità per un triennio, in sintonia con quanto disposto nell’art.2 comma 2 del CCNI sulla mobilità 2019/20
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