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Passaggio di ruolo: è sempre su sede definitiva, spetta il punteggio di continuità

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Il docente che ottiene il passaggio di ruolo è su sede definitiva. Nell’anno di arrivo nella scuola matura la continuità anche se è in anno di prova

Una lettrice ci scrive:

Sono entrata in ruolo nella scuola secondaria di 1° grado nell’anno scolastico 2008-2009 (decorrenza giuridica 2007-2008). Dall’a.s. 2015-2016 insegno nella scuola secondaria di 2° grado avendo ottenuto passaggio di ruolo dalla scuola secondaria di 1° grado (dalla classe di concorso A043-attuale A022 alla A050-attuale A012). Nel corso di quell’a.s. 2015-2016 chi, come me, aveva ottenuto il passaggio di ruolo su una sede non provvisoria ma definitiva (esito del passaggio pubblicato nel giugno del 2015) ha dovuto affrontare nuovamente l’anno di formazione, essendo considerato in anno di prova, così come previsto per i neo-assunti in ruolo. Quest’anno ho inoltrato domanda di passaggio di cattedra per l’a.s.2019-2020 dalla classe di concorso A012 alla A011 e, avendo prestato servizio di ruolo senza soluzione di continuità nella classe di concorso A012 nell’istituto di titolarità dall’anno di prova 2015-2016 a quest’anno scolastico 2018-2019, pensavo di aver maturato i 3 anni minimi necessari per ottenere in totale 6 punti (anni 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, anno in corso escluso). Ieri mi è arrivata la notifica del punteggio e questi 6 punti non mi sono stati riconosciuti, essendo stata equiparata in toto a chi nell’a.s. 2015-2016 ha affrontato l’anno di prova su sede provvisoria in quanto neo-immesso.Vorrei sapere se tali punti mi spettano, considerato che io nell’anno di prova ero già su sede definitiva, e se quindi devo presentare reclamo, o se la legge prevede che chi nel 2015-2016 ha svolto l’anno di prova dopo passaggio di ruolo non deve calcolare quell’anno per la continuità di servizio come avviene per chi nel 2015-2016 ha affrontato l’anno di prova come neo-assunto”

Il passaggio di ruolo è un movimento volontario che rientra nella mobilità professionale ed è disposto sempre su sede definitiva.

Il docente che ottiene il passaggio di ruolo acquisisce, quindi, la titolarità nella scuola assegnata con il passaggio

Passaggio di ruolo e anno di prova

In seguito al passaggio di ruolo il docente è tenuto allo svolgimento dell’anno di prova e formazione nella sua interezza come disposto nell’art.2 comma 1 del DM n.850/2015, dove si stabilisce quanto segue:

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:

  1. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
  2. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  3. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo”

Non devono svolgere l’anno di prova in seguito a passaggio di ruolo soltanto i docenti che rientrano in un grado di istruzione dove hanno già svolto l’anno di prova. In questo caso non sono tenuti a ripeterlo in quanto l’anno di prova si svolge una sola volta per ogni ordine di scuola

Punteggio continuità dopo passaggio di ruolo

Dopo il passaggio di ruolo il docente comincia a maturare il punteggio di continuità nella scuola a decorrere dall’anno scolastico in cui ottiene il movimento che, si  ribadisce,  è su sede definitiva, anche se è in anno di prova

L’anno scolastico 2015/16 non può essere considerato per la valutazione del punteggio di continuità  dai docenti immessi in ruolo in questo anno scolastico, poiché le immissioni in ruolo fino al 2015/16 erano su sede provvisoria e la scuola assegnata non era la sede di titolarità anche se diventerà tale l’anno successivo

Diverso è per i docenti che acquisiscono subito la titolarità nella scuola in seguito al passaggio di ruolo

Conclusioni

La nostra lettrice ha quindi diritto, per la mobilità, al punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità. Ha prestato, infatti, servizio continuativo, come docente titolare nella scuola per la stessa classe di concorso e tipologia di posto, per un triennio a decorrere dall’anno scolastico 2015/16.

Spettano alla docente quindi 6 punti di continuità (2 per ogni anno del triennio)

Si consiglia, pertanto, alla nostra  lettrice, di segnalare l’errore e presentare richiesta di rettifica all’Ufficio Scolastico Provinciale

 

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